Art. 5 · Informazioni sul rimborso

Art. 5

Informazioni sul rimborso

In vigore dal 3 mag 2023
Informazioni sul rimborso 1.   I prestatori di servizi di compensazione notificano per iscritto agli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile qualsiasi rimborso cui questi hanno diritto. 2.   La notificazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti: a) se del caso, una copia della decisione dell’autorità di risoluzione secondo cui il partecipante diretto ha diritto al pagamento della differenza di cui all’articolo 62 del regolamento (UE) 2021/23; b) se del caso, una copia della decisione dell’autorità di risoluzione che ordina alla CCP di corrispondere una compensazione ai partecipanti diretti che hanno subito perdite eccedenti di cui all’articolo 27, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23, unitamente a una spiegazione delle modalità con cui tale importo è detratto dal diritto al pagamento della differenza di cui all’articolo 62 del medesimo regolamento; c) informazioni chiare e precise sul rimborso che deve essere distribuito all’utente di servizi di compensazione e sulla metodologia utilizzata per calcolare tale rimborso; d) informazioni chiare e precise sul rimborso ricevuto dal prestatore di servizi di compensazione prima di qualsiasi compensazione (set-off) o altra detrazione a norma dell’, paragrafo 4, del presente regolamento; e) informazioni chiare e precise sulla forma in cui il rimborso è stato versato al prestatore di servizi di compensazione, distinguendo tra contante e strumenti finanziari e tra ciascuna delle diverse forme di strumenti finanziari, comprese le partecipazioni, i titoli di debito o i titoli attestanti un credito sugli utili futuri della CCP, nonché informazioni sulla composizione del rimborso per l’utente di servizi di compensazione; f) fatti salvi eventuali vincoli di riservatezza, informazioni generali sulla distribuzione complessiva del rimborso tra gli utenti di servizi di compensazione del prestatore di servizi di compensazione e i conti propri del prestatore; g) qualsiasi calcolo degli interessi o di qualsiasi altro fattore pertinente che incida sul rimborso.
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