Art. 4 · Tipo di rimborso e consegna

Art. 4

Tipo di rimborso e consegna

In vigore dal 3 mag 2023
Tipo di rimborso e consegna 1.   Se il rimborso consiste in diversi tipi di attività o strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto che tali attività o strumenti finanziari assumano la forma di contante, partecipazioni, titoli di debito o altri strumenti attestanti un credito sugli utili futuri della CCP in risoluzione, i prestatori di servizi di compensazione suddividono tale rimborso per tipo di attività o strumenti. Successivamente ciascun prestatore di servizi di compensazione assegna e distribuisce il rimborso a ciascuno degli utenti di servizi di compensazione e, se ne ha diritto, al proprio conto, in proporzione al contributo ammissibile fornito e nella stessa proporzione di ciascun tipo di attività o strumenti finanziari. 2.   Laddove, a causa di restrizioni al regolamento o di un altro impedimento al trasferimento di talune attività o strumenti, il prestatore di servizi di compensazione non sia in grado di distribuire il rimborso a un utente di servizi di compensazione che ha fornito un contributo ammissibile, nella forma richiesta al paragrafo 1, ne trasmette notifica senza indugio all’utente di servizi di compensazione interessato. 3.   Qualora non sia possibile porre rimedio alla restrizione al regolamento o all’impedimento di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dal ricevimento da parte dell’utente di servizi di compensazione della notificazione di cui a tale paragrafo, il prestatore di servizi di compensazione chiede a detto utente di designare un destinatario alternativo per le attività e gli strumenti pertinenti entro cinque giorni lavorativi. Un utente di servizi di compensazione può a sua volta chiedere al prestatore di servizi di compensazione di distribuire le attività o gli strumenti finanziari a un destinatario alternativo. Se l’utente di servizi di compensazione ha designato un destinatario alternativo, il prestatore di servizi di compensazione trasferisce le attività o gli strumenti finanziari a tale destinatario alternativo nella misura del possibile e a un costo ragionevole per il predetto utente. 4.   Qualora il trasferimento a un destinatario alternativo a norma del paragrafo 3 non sia possibile, il prestatore di servizi di compensazione ne informa per iscritto l’utente di servizi di compensazione interessato entro tre giorni lavorativi dalla designazione del destinatario alternativo, indicando il motivo di tale impossibilità. In tal caso il prestatore di servizi di compensazione vende le attività o gli strumenti in questione a un terzo su un mercato regolamentato di valori mobiliari al prezzo di mercato prevalente e trasferisce all’utente di servizi di compensazione i proventi della vendita al netto di eventuali costi ragionevoli a questa associati.
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