Art. 3 · Distribuzione del rimborso

Art. 3

Distribuzione del rimborso

In vigore dal 3 mag 2023
Distribuzione del rimborso 1.   I prestatori di servizi di compensazione distribuiscono, in modo equo e non discriminatorio, il rimborso pertinente tra tutti gli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile, compresi gli utenti di servizi di compensazione che non sono più utenti del prestatore di servizi di compensazione che riceve il rimborso, in proporzione al contributo ammissibile fornito da ciascuno di tali utenti. 2.   I prestatori di servizi di compensazione calcolano il rimborso da distribuire in modo trasparente e informano separatamente ciascun utente di servizi di compensazione conformemente all’, paragrafo 2, lettera c). 3.   I prestatori di servizi di compensazione assegnano il rimborso ai propri conti e ai conti degli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile sulla base di un calcolo del contributo ammissibile fornito e non operano discriminazioni tra destinatari diversi, né li classificano in ordine di priorità. I prestatori di servizi di compensazione non assegnano alcuna parte del rimborso al proprio conto prima di aver assegnato ai conti degli utenti di servizi di compensazione che hanno fornito un contributo ammissibile la parte del rimborso cui hanno diritto. 4.   I prestatori di servizi di compensazione possono applicare detrazioni o compensazioni (set-off) al rimborso se un utente di servizi di compensazione ha un’obbligazione esigibile nei confronti di un prestatore di servizi di compensazione che è soggetto all’obbligo, a norma dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2021/23, di trasferire il rimborso al medesimo utente di servizi di compensazione. Tuttavia se il destinatario è a sua volta un prestatore di servizi di compensazione, il rimborso da trasferire agli utenti di servizi di compensazione è calcolato sulla base del rimborso che il predetto prestatore avrebbe dovuto ricevere prima di qualsiasi detrazione o compensazione (set-off) di cui al primo comma. 5.   Il prestatore di servizi di compensazione detiene il rimborso ricevuto a norma dell’articolo 27, paragrafo 6, o dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2021/23 su un conto separato e segregato, fino alla completa distribuzione di tutti i rimborsi dovuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1615:oj#art-3