Art. 2 · Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

Art. 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

In vigore dal 26 apr 2023
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127 All’articolo 40, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2022/127, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli articoli 5 e 5 bis, l’articolo 7, paragrafi 3 e 4, l’articolo 10, l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, gli articoli 12 e 13 e l’articolo 41, paragrafo 5, di tale regolamento delegato continuano ad applicarsi: i) in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per l’anno civile 2022 e anteriormente; ii) per le misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014; iii) per i regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) in riferimento alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino alla scadenza di tali regimi di aiuto; e iv) per quanto concerne il FEASR, in riferimento alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013;
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