Art. 7 · Deroghe all'articolo 2

Art. 7

Deroghe all'articolo 2

In vigore dal 25 apr 2023
Deroghe all' 1.   In deroga all', la Lettonia, la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, entro i limiti dei loro contingenti annui stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), di salmone selvatico (Salmo salar) e dei prodotti da esso derivati provenienti dalla regione baltica con tenori di diossine e/o di policlorobifenili diossina-simili e/o di policlorobifenili non diossina-simili superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 4.1.5, purché: a) sia stato predisposto un sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari nazionali relative alle restrizioni applicabili al consumo di salmone selvatico proveniente dalla regione baltica e di prodotti da esso derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, al fine di evitare possibili rischi per la salute; b) la Lettonia, la Finlandia e la Svezia continuino ad applicare le misure necessarie per garantire che salmone selvatico e i prodotti da esso derivati che non rispettano le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4.1.5, non siano commercializzati in altri Stati membri; c) la Lettonia, la Finlandia e la Svezia comunichino ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente i consumatori finali in merito alle raccomandazioni alimentari e per garantire che il salmone selvatico e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri, e forniscano prove dell'efficacia di tali misure. 2.   In deroga all', la Finlandia e la Svezia possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, entro i limiti dei loro contingenti annui di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013, di aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm (Clupea harengus membras), di salmerino selvatico (Salvelinus spp.), di lampreda di fiume selvatica (Lampetra fluviatilis), di trota selvatica (Salmo trutta) e di prodotti da essi derivati provenienti dalla regione baltica con tenori di diossine e/o di policlorobifenili diossina-simili e/o di policlorobifenili non diossina-simili superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 4.1.5, purché: a) sia stato predisposto sistema in grado di assicurare la piena informazione dei consumatori finali sulle raccomandazioni alimentari relative alle restrizioni applicabili al consumo di aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, di salmerino selvatico, di lampreda di fiume selvatica e di trota selvatica provenienti dalla regione baltica e di prodotti da essi derivati da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili, al fine di evitare possibili rischi per la salute; b) la Finlandia e la Svezia continuino ad applicare le misure necessarie per garantire che l'aringa selvatica del Baltico di lunghezza superiore a 17 cm, il salmerino selvatico, la lampreda di fiume selvatica, la trota selvatica e i prodotti da essi derivati che non rispettano le prescrizioni di cui all'allegato I, punto 4.1.5, non siano commercializzati in altri Stati membri; c) la Finlandia e la Svezia comunichino ogni anno alla Commissione le misure adottate per informare efficacemente alcuni gruppi vulnerabili della popolazione in merito alle raccomandazioni alimentari e per garantire che il pesce e i prodotti da esso derivati che non rispettano i tenori massimi non siano commercializzati in altri Stati membri, e forniscano prove dell'efficacia di tali misure. 3.   In deroga all', i seguenti Stati membri possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, delle seguenti carni e dei seguenti prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno del loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 5.1.6, purché tali prodotti non contengano più di 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e di 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene: a) Irlanda, Croazia, Cipro, Spagna, Polonia e Portogallo: carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale; b) Lettonia: carni di suino affumicate in modo tradizionale, carni di pollo affumicate a caldo, salsicce affumicate a caldo e carni di selvaggina affumicate a caldo; c) Slovacchia: carni salate affumicate in modo tradizionale, bacon affumicato in modo tradizionale, salsicce affumicate in modo tradizionale (klobása), dove con «affumicato in modo tradizionale» si intende lo sviluppo di fumo mediante la combustione del legno (ceppi, segatura di legno, trucioli di legno) in un affumicatoio; d) Finlandia: carni e prodotti a base di carne affumicati a caldo in modo tradizionale; e) Svezia: carni e prodotti a base di carne affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale. Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma e garantiscono l'applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che siano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti. 4.   In deroga all', i seguenti Stati membri possono autorizzare l'immissione sul rispettivo mercato, per il consumatore finale, dei seguenti pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all'interno del loro territorio, che abbiano tenori di IPA superiori a quelli stabiliti nell'allegato I, punto 5.1.7, purché tali prodotti affumicati non contengano più di 5,0 μg/kg per il benzo(a)pirene e di 30,0 μg/kg per la somma di benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene e crisene: a) Lettonia: pesce affumicato a caldo in modo tradizionale; b) Finlandia: pesci di piccola taglia e prodotti della pesca a base di pesci di piccola taglia affumicati a caldo in modo tradizionale; c) Svezia: pesce e prodotti della pesca affumicati sul legno incandescente o altri materiali di origine vegetale. Tali Stati membri e gli operatori del settore alimentare interessati continuano a monitorare la presenza di IPA nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale di cui al primo comma e garantiscono l'applicazione di buone pratiche di affumicatura, ove possibile, senza che siano alterate le caratteristiche organolettiche tipiche di tali prodotti.
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