Art. 6 · Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali

Art. 6

Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali

In vigore dal 25 apr 2023
Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali 1.   L'etichetta di ogni confezione individuale e l'originale del documento di accompagnamento delle arachidi, degli altri semi oleosi, dei prodotti da essi derivati e dei cereali ne specificano chiaramente l'impiego previsto. Il codice identificativo della partita/del lotto è apposto in forma indelebile su ogni confezione individuale della partita e sull'originale del documento di accompagnamento. L'attività di settore del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento è compatibile con l'impiego previsto. 2.   In assenza di un'informazione chiara attestante che l'impiego previsto non è l'immissione sul mercato come alimenti, i tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i prodotti da essi derivati e a tutti i cereali immessi sul mercato. 3.   L'esenzione delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura dall'applicazione dei tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applica unicamente alle partite: a) che recano un'etichetta che ne specifica chiaramente l'impiego previsto; b) che sull'etichetta di ogni confezione individuale e sull'originale del documento di accompagnamento recano le informazioni seguenti: "Prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato"; e c) che hanno come destinazione finale un impianto di pressatura.
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