Art. 6
Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali
In vigore dal 25 apr 2023
Disposizioni in materia di etichettatura per le arachidi, gli altri semi oleosi, i prodotti da essi derivati e i cereali
1. L'etichetta di ogni confezione individuale e l'originale del documento di accompagnamento delle arachidi, degli altri semi oleosi, dei prodotti da essi derivati e dei cereali ne specificano chiaramente l'impiego previsto.
Il codice identificativo della partita/del lotto è apposto in forma indelebile su ogni confezione individuale della partita e sull'originale del documento di accompagnamento. L'attività di settore del destinatario della partita indicata sul documento di accompagnamento è compatibile con l'impiego previsto.
2. In assenza di un'informazione chiara attestante che l'impiego previsto non è l'immissione sul mercato come alimenti, i tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applicano a tutte le arachidi, a tutti gli altri semi oleosi, a tutti i prodotti da essi derivati e a tutti i cereali immessi sul mercato.
3. L'esenzione delle arachidi e degli altri semi oleosi da sottoporre a pressatura dall'applicazione dei tenori massimi stabiliti nell'allegato I si applica unicamente alle partite:
a)
che recano un'etichetta che ne specifica chiaramente l'impiego previsto;
b)
che sull'etichetta di ogni confezione individuale e sull'originale del documento di accompagnamento recano le informazioni seguenti: "Prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato"; e
c)
che hanno come destinazione finale un impianto di pressatura.
Storico versioni
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