Art. 5
Alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari
In vigore dal 25 apr 2023
Alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari
1. Qualora nell'allegato I sia stabilito un tenore massimo per un contaminante specificamente per quanto riguarda alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari, tali alimenti possono essere immessi sul mercato purché:
a)
non siano immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari;
b)
siano conformi ai tenori massimi stabiliti nell'allegato I per tale contaminante negli alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari; e
c)
siano etichettati e contrassegnati conformemente al paragrafo 2.
2. L'etichetta di ogni confezione individuale e l'originale del documento di accompagnamento degli alimenti di cui al paragrafo 1, lettera c), ne specificano chiaramente l'impiego e contengono le informazioni seguenti: "Prodotto da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre la contaminazione da [nome del contaminante/dei contaminanti] prima dell'immissione sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingrediente alimentare".
Il codice identificativo della partita/del lotto è apposto in forma indelebile su ogni confezione individuale della partita e sull'originale del documento di accompagnamento.
3. Gli alimenti da sottoporre a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre i livelli di contaminazione non possono essere precedentemente miscelati con alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale o con alimenti destinati a essere impiegati come ingredienti alimentari.
4. Gli alimenti che sono stati sottoposti a cernita o ad altro trattamento fisico per ridurre i livelli di contaminazione possono essere immessi sul mercato purché non siano superati i tenori massimi di cui all'allegato I per gli alimenti immessi sul mercato per il consumatore finale o per l'impiego come ingredienti alimentari e il trattamento utilizzato non abbia prodotto altri residui nocivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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