Art. 2
Informazione del beneficiario
In vigore dal 25 apr 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è così rettificato:
1)
all’articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le informazioni sull’identificazione dei gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), sono pubblicate ex post dallo Stato membro, conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116.»
;
2)
all’articolo 58, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le informazioni di cui all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b), d), e da f) a l), del regolamento (UE) 2021/1060 e le informazioni di cui all’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le misure di cui all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punti da i) a iv), del regolamento (UE) 2021/2116, sono pubblicate in formati aperti e leggibili meccanicamente, come CSV o XLXS, e contengono le informazioni specificate nell’allegato VIII del presente regolamento, compreso il codice dell’operazione e le misure di cui all’allegato IX del presente regolamento.»
;
3)
l’articolo 61 è sostituito dal seguente:
«Articolo 61
Informazione del beneficiario
Le informazioni di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) 2021/2116 sono fornite ai beneficiari nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno da parte del FEAGA o del FEASR, oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.»
;
4)
all’articolo 64, secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
l’, l’, paragrafo 1, primo comma, l’, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, gli articoli da 31 a 40 e gli articoli da 42 a 47 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi:
i)
alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2022 e anteriormente;
ii)
alle misure attuate fino al 31 dicembre 2022 a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014;
iii)
ai regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117 in relazione alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi di aiuto; e
iv)
per il FEASR, in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
b)
gli articoli 57 e 59 di tale regolamento di esecuzione continuano ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 per tutti gli esercizi finanziari fino al 2022 compreso;»;
5)
all’articolo 65, terzo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’articolo 60 si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2023.»;
6)
gli allegati I, VIII e IX sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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