Art. 1 · Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo

Art. 1

Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo

In vigore dal 21 apr 2023
Il regolamento (UE) 2015/340 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le norme e le procedure per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione e la revoca di licenze di controllore del traffico aereo e licenze di studente controllore del traffico aereo e delle relative abilitazioni e specializzazioni, comprese le norme e le procedure per la conversione di licenze nazionali di controllore del traffico aereo ottenute nel corso del servizio militare in licenze di controllore del traffico aereo dell’Unione, nonché delle attribuzioni e responsabilità dei titolari di tali licenze, abilitazioni e specializzazioni;»; 2) all’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli studenti controllori del traffico aereo e ai controllori del traffico aereo che esercitano le loro funzioni nell’ambito del regolamento (UE) n. 2018/1139;»; 3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Fornitura di servizi di controllo del traffico aereo 1.   Servizi di controllo del traffico aereo possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo qualificati e abilitati in conformità al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento al proprio personale militare che fornisce servizi al pubblico.» ; 4) l’articolo 4 è così modificato: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2) “metodi accettabili di rispondenza (AMC)”, norme non vincolanti adottate dall’Agenzia per illustrare i metodi attraverso i quali stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione;»; b) il punto 5 è sostituito dal seguente: «5) “metodi alternativi di rispondenza”, un’alternativa agli AMC esistenti o nuovi strumenti per stabilire la conformità al regolamento (UE) n. 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione per i quali l’Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti;»; c) sono inseriti i seguenti punti 7 bis e 7 ter: «7 bis) “credito”, il riconoscimento dell’addestramento ricevuto da un controllore del traffico aereo durante il servizio militare al fine di richiedere il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo in conformità al presente regolamento; 7 ter) “relazione nazionale di conversione”, una relazione sulla base della quale un precedente addestramento di controllore del traffico aereo potrebbe ricevere il credito da parte dell’autorità competente alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo;»; d) il punto 11 è sostituito dal seguente: «11) “materiale esplicativo (GM)”, materiale non vincolante rilasciato dall’Agenzia che aiuta a definire il significato di atti delegati o di esecuzione e che viene utilizzato per facilitare l’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;»; e) è inserito il seguente articolo 14 bis: «14 bis) “specializzazione di licenza”, l’autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, indicante una qualifica specifica del titolare. Si tratta di un termine generico per descrivere l’inclusione delle specializzazioni di istruttore per l’addestramento in posizione operativa, istruttore su dispositivo di addestramento, competenza linguistica e valutatore.»; f) il punto 19 è sostituito dal seguente: «19) “incapacità provvisoria”, situazione temporanea nella quale il/la titolare della licenza non è in grado di esercitare le attribuzioni della licenza mentre abilitazioni, specializzazioni e il suo certificato medico sono validi;»; g) è inserito il seguente punto 20 bis: «20 bis) “abilitazione”, l’autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, e che ne forma comunque parte integrante, che specifica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni speciali relative alla licenza stessa;»; h) il punto 31 è sostituito dal seguente: «31) “convalida”, il processo mediante il quale, attraverso il completamento di un corso di specializzazione di unità operativa associato ad un’abilitazione o ad una specializzazione di abilitazione, il titolare può iniziare a esercitare le attribuzioni di tale abilitazione o specializzazione di abilitazione.»; 5) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Disposizioni transitorie 1.   Le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate in conformità alle pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE e le licenze, abilitazioni e specializzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 805/2011 si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento. 2.   I titolari dell’abilitazione per controllo di aeroporto a vista (ADV) che non possiedono l’abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) mantengono l’autorizzazione a fornire i servizi di controllo del traffico aereo in un aeroporto nel quale non esistono procedure strumentali pubblicate di avvicinamento o di partenza, a condizione che la validità della specializzazione di unità operativa relativa all’abilitazione ADV sia mantenuta.» ; 6) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Modifiche dell’abilitazione e delle specializzazioni di abilitazione 1.   Le autorità competenti modificano la denominazione dell’abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) rilasciata prima del 4 agosto 2024 in controllo di aeroporto (ADC) entro e non oltre il 4 agosto 2027 così come stabilito dall’autorità competente. 2.   Le autorità competenti non rilasciano licenze comprendenti l’abilitazione per controllo di aeroporto a vista (ADV) successivamente al 4 agosto 2024 se non per i controllori del traffico aereo di cui all’articolo 7, paragrafo 2. 3.   Le autorità competenti non rilasciano licenze comprendenti le specializzazioni di abilitazione per controllo aereo (AIR), controllo movimenti al suolo (GMC), controllo di torre (TWR), controllo movimenti al suolo con sorveglianza (GMS), controllo radar d’aeroporto (RAD) e controllo di terminale (TCL) successivamente al 4 agosto 2024. 4.   Le attribuzioni delle specializzazioni di abilitazione per controllo aereo (AIR), controllo movimenti al suolo (GMC) e controllo di torre (TWR) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni dell’abilitazione per controllo di aeroporto (ADC). In conformità al punto ATCO.B.020, lettera d), dell’allegato I, al momento della modifica della denominazione dell’abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) in abilitazione per controllo di aeroporto (ADC) in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, la specializzazione di unità operativa deve indicare se l’esercizio delle attribuzioni del titolare è limitato al solo controllo aereo o controllo a terra. 5.   Le attribuzioni della specializzazione di abilitazione per sorveglianza movimento al suolo (GMS) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni della specializzazione di unità operativa associata all’abilitazione per controllo di aeroporto. 6.   Le autorità competenti modificano la denominazione della specializzazione di abilitazione per controllo radar d’aeroporto (RAD) rilasciata prima del 4 agosto 2024 in specializzazione di abilitazione per controllo di aeroporto con sorveglianza (SUR) al momento della modifica della denominazione dell’abilitazione per controllo di aeroporto strumentale (ADI) in controllo di aeroporto (ADC) in conformità al paragrafo 1 del presente articolo. 7.   Le attribuzioni della specializzazione di abilitazione per controllo di terminale (TCL) rilasciate prima del 4 agosto 2024 entrano a far parte delle attribuzioni della specializzazione di unità operativa associata all’abilitazione per controllo di avvicinamento con sorveglianza (APS) o controllo di area con sorveglianza (ACS).» ; 7) è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Conversione delle licenze nazionali militari di controllore del traffico aereo in licenze di studente controllore del traffico aereo 1.   Un titolare di una licenza nazionale militare di controllore del traffico aereo rilasciata da uno Stato membro può richiedere la conversione di tale licenza in una licenza di studente controllore del traffico aereo di cui al punto ATCO.B.001. La richiesta di conversione della licenza è presentata all’autorità competente dello Stato membro delle forze militari in cui il richiedente ha prestato servizio. 2.   L’autorità competente alla quale è pervenuta la domanda di cui al paragrafo 1 concede il credito al richiedente al fine di dimostrare la conformità ai requisiti pertinenti dell’allegato I (parte ATCO) in conformità alla relazione nazionale di conversione dell’autorità competente dello Stato membro interessato. 3.   La relazione nazionale di conversione è notificata dall’autorità competente dello Stato membro interessato all’Agenzia e: a) descrive i requisiti nazionali sulla base dei quali le licenze militari di controllore del traffico aereo sono rilasciate nello Stato membro in questione; b) descrive l’ambito delle attribuzioni delle licenze militari di controllore del traffico aereo di cui alla lettera a); c) indica per quali requisiti di cui all’allegato I (parte ATCO) deve essere concesso il credito; d) indica l’addestramento aggiuntivo, comprendente gli esami e le valutazioni necessari, che i richiedenti devono sostenere; gli esami e le valutazioni necessari sono condotti da un’organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell’allegato III (parte ATCO.OR) ed è certificata a fornire l’addestramento iniziale ai fini del rilascio di licenze di studente controllore del traffico aereo in virtù del presente regolamento; e) comprende una dichiarazione che conferma che la conformità del richiedente ai requisiti di addestramento, esame e valutazione descritti nella relazione nazionale di conversione può essere considerata equivalente al completamento dell’addestramento iniziale richiesto a norma del presente regolamento ai fini del rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo; f) comprende le copie della documentazione di supporto pertinente, tra cui le copie dei requisiti e delle procedure nazionali pertinenti, che dimostrano come sono stati determinati, da parte dell’autorità competente dello Stato membro, gli elementi elencati alle lettere da a) a e) di cui sopra.» ; 8) gli allegati da I a IV sono modificati conformemente agli allegati da I a IV del presente regolamento.
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