Art. 6 · Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni

Art. 6

Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni

In vigore dal 20 apr 2023
Disposizioni specifiche relative alle richieste motivate, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni 1.   Le richieste motivate ai sensi dell', paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 contengono le informazioni e i documenti richiesti nell'allegato III del presente regolamento. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete. 2.   L', l', paragrafo 1, terza frase, l', paragrafi da 2 a 4, l', l', paragrafi da 1 a 4, e l' del presente regolamento si applicano, per analogia, alle richieste motivate ai sensi dell', paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004. 3.   L', l', paragrafo 1, terza frase, l', paragrafi da 2 a 4, l', l', paragrafi da 1 a 4, e l' del presente regolamento si applicano, per analogia, alle notifiche integrative e alle dichiarazioni ai sensi dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004.
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