Art. 5 · Data di efficacia delle notifiche

Art. 5

Data di efficacia delle notifiche

In vigore dal 20 apr 2023
Data di efficacia delle notifiche 1.   Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, le notifiche prendono effetto alla data in cui sono ricevute dalla Commissione. 2.   Se le informazioni o i documenti contenuti nella notifica sono incompleti sotto il profilo sostanziale, la Commissione ne informa senza indugio per iscritto le parti notificanti o i loro rappresentanti. In tal caso la notifica prende effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni e i documenti completi. 3.   Alla Commissione sono comunicate senza ritardo le modifiche sostanziali dei fatti oggetto della notifica emerse in seguito alla stessa e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza o le nuove informazioni emerse in seguito alla notifica e di cui le parti notificanti sono, o dovrebbero essere, a conoscenza e che avrebbero dovuto essere notificate se fossero state conosciute dalle parti al momento della notifica. Qualora tali modifiche sostanziali o nuove informazioni siano tali da incidere in modo significativo sulla valutazione della concentrazione, la Commissione può considerare che la notifica prende effetto alla data in cui riceve le informazioni pertinenti. In tal caso la Commissione ne dà comunicazione per iscritto senza indugio alle parti notificanti o ai loro rappresentanti. 4.   Ai fini del presente articolo le informazioni inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete, fatto salvo l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004. 5.   La Commissione, quando pubblica l'avvenuta notifica a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, indica la data alla quale l'ha ricevuta. Qualora, in applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la data alla quale prende effetto la notifica sia posteriore a quella indicata nella comunicazione pubblicata, la Commissione pubblica una nuova comunicazione indicante tale data.
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