Art. 4 · Informazioni e documenti da comunicare

Art. 4

Informazioni e documenti da comunicare

In vigore dal 20 apr 2023
Informazioni e documenti da comunicare 1.   Le notifiche contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari di cui agli allegati I e II. Le informazioni devono essere corrette e complete. 2.   La Commissione può, su richiesta scritta delle parti, dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito di cui agli allegati I e II qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso. 3.   La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o ai loro rappresentanti l'avvenuto ricevimento della notifica e di qualsiasi risposta ricevuta a una lettera a norma dell', paragrafi 2 e 3.
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