Art. 4
Informazioni e documenti da comunicare
In vigore dal 20 apr 2023
Informazioni e documenti da comunicare
1. Le notifiche contengono le informazioni e i documenti richiesti nei formulari di cui agli allegati I e II. Le informazioni devono essere corrette e complete.
2. La Commissione può, su richiesta scritta delle parti, dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica un'informazione o un documento particolare o di conformarsi a qualsiasi altro requisito di cui agli allegati I e II qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.
3. La Commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o ai loro rappresentanti l'avvenuto ricevimento della notifica e di qualsiasi risposta ricevuta a una lettera a norma dell', paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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