Art. 22
Trasmissione e firma di documenti
In vigore dal 20 apr 2023
Trasmissione e firma di documenti
1. La trasmissione di documenti alla e dalla Commissione avviene tramite mezzi digitali, fatto salvo il caso in cui la Commissione consenta in via eccezionale che possano essere utilizzati altri mezzi descritti ai paragrafi 6 e 7.
2. Se è richiesta una firma, ai documenti presentati tramite mezzi digitali deve essere apportata almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 ("regolamento eIDAS") (3) e alle sue future modifiche.
3. Le specifiche tecniche dettagliate relative ai mezzi di trasmissione e di firma sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono rese disponibili sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.
4. Ad eccezione dei formulari inclusi negli allegati I, II e III, tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti quel giorno. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno dell'invio a condizione che una conferma automatica di ricevimento riporti una marcatura temporale indicante che sono stati ricevuti il giorno precedente o durante l'orario di apertura indicato nel sito internet della DG Concorrenza. I formulari inclusi negli allegati I, II e III trasmessi per via elettronica alla Commissione nel corso di un giorno lavorativo dopo l'orario di apertura indicato sul sito internet della DG Concorrenza si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo. Tutti i documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione al di fuori di un giorno lavorativo si considerano ricevuti il giorno lavorativo successivo.
5. I documenti trasmessi per via elettronica alla Commissione non si considerano ricevuti se i documenti o parti dei documenti:
a)
sono inservibili o inutilizzabili (corrotti);
b)
contengono virus, malware o altre minacce;
c)
contengono firme elettroniche la cui validità non può essere verificata dalla Commissione.
In tali casi la Commissione informa senza indugio il mittente.
6. I documenti trasmessi alla Commissione per posta raccomandata si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo presso l'indirizzo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.
7. I documenti trasmessi alla Commissione mediante consegna a mano si considerano ricevuti il giorno del loro arrivo all'indirizzo pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a condizione che ciò sia confermato da un avviso di ricevimento da parte della Commissione. Tale indirizzo è indicato anche sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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