Art. 21
Fiduciari
In vigore dal 20 apr 2023
Fiduciari
1. Gli impegni che le imprese interessate propongono di assumere a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 possono prevedere, a spese delle stesse imprese interessate, la nomina di uno o più fiduciari indipendenti incaricati di assistere la Commissione nella verifica del rispetto degli impegni assunti o di attuare gli impegni stessi. I fiduciari possono essere nominati dalle parti, previa approvazione della Commissione, o dalla Commissione stessa, e svolgono i propri compiti sotto il controllo di quest'ultima.
2. La decisione adottata a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 può essere subordinata dalla Commissione a condizioni od obblighi relativi ai fiduciari di cui al paragrafo 1.
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