Art. 20
Modalità di presentazione degli impegni
In vigore dal 20 apr 2023
Modalità di presentazione degli impegni
1. Gli impegni proposti dalle imprese interessate a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono presentati alla Commissione conformemente all' e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La Commissione trasmette senza indugio detti impegni alle autorità competenti degli Stati membri.
2. In aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 1, le imprese interessate presentano, contestualmente alla proposta di impegni a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le informazioni richieste dal formulario MC di cui all'allegato IV del presente regolamento conformemente all' e alle istruzioni pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le informazioni presentate devono essere corrette e complete.
L' si applica per analogia al formulario MC che accompagna gli impegni proposti a norma dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.
3. Quando propongono alla Commissione impegni a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004, le parti interessate indicano chiaramente le informazioni che considerano riservate, specificandone i motivi, e presentano separatamente una versione non riservata.
4. Gli impegni proposti a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 sono firmati dalle parti notificanti e da qualsiasi altra parte interessata alla quale gli impegni impongono obblighi.
5. Una versione non riservata degli impegni è pubblicata sul sito internet della direzione generale della Concorrenza della Commissione senza indugio dopo l'adozione di una decisione a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004. A tal fine, le parti notificanti forniscono alla Commissione una versione non riservata degli impegni entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione a norma dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004.
Storico versioni
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