Art. 17 · Accesso al fascicolo e uso dei documenti

Art. 17

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

In vigore dal 20 apr 2023
Accesso al fascicolo e uso dei documenti 1.   Su richiesta, la Commissione concede l'accesso al fascicolo alle parti alle quali invia una comunicazione delle obiezioni, al fine di consentire loro di esercitare i diritti di difesa. L'accesso è concesso dopo che la Commissione ha notificato la comunicazione delle obiezioni alle parti notificanti. 2.   La Commissione, su richiesta, concede l'accesso al fascicolo anche alle altre parti interessate che sono state informate delle obiezioni, nella misura necessaria perché queste possano preparare le loro osservazioni. 3.   Il diritto di accesso al fascicolo non si applica a: a) informazioni riservate; b) documenti interni della Commissione; c) documenti interni delle autorità competenti degli Stati membri; d) corrispondenza tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri; e) corrispondenza tra le autorità competenti degli Stati membri; e f) corrispondenza tra la Commissione e altre autorità garanti della concorrenza. 4.   I documenti ottenuti grazie all'accesso al fascicolo a norma del presente articolo possono essere utilizzati solo ai fini del relativo procedimento a norma del regolamento (CE) n. 139/2004.
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