Art. 12 · Decisioni sulla sospensione della concentrazione

Art. 12

Decisioni sulla sospensione della concentrazione

In vigore dal 20 apr 2023
Decisioni sulla sospensione della concentrazione 1.   La Commissione, qualora intenda adottare una decisione a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 che sia sfavorevole a una o più parti, comunica per iscritto le sue obiezioni alle parti notificanti e alle altre parti interessate e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni. 2.   La Commissione, qualora a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 abbia adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza aver dato alle parti notificanti e alle altre parti interessate l'occasione di presentare osservazioni, comunica senza indugio il testo della decisione provvisoria alle parti stesse e impartisce loro un termine per la presentazione di osservazioni. Una volta che le parti notificanti e le altre parti interessate abbiano trasmesso osservazioni, la Commissione adotta una decisione definitiva che abroga, modifica o conferma la decisione provvisoria. Se le parti notificanti e le altre parti interessate non trasmettono osservazioni per iscritto entro il termine impartito, la decisione provvisoria della Commissione acquista carattere definitivo alla scadenza di detto termine.
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