Art. 1 · Requisiti relativi alla metodologia interna per stimare le probabilità di default

Art. 1

Requisiti relativi alla metodologia interna per stimare le probabilità di default

In vigore dal 20 apr 2023
Requisiti relativi alla metodologia interna per stimare le probabilità di default 1.   La metodologia interna, o una parte di essa, utilizzata dall’ente per stimare le probabilità di default a norma dell’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa gli stessi requisiti che si applicano alle metodologie utilizzate dagli enti che sono stati autorizzati a stimare le probabilità di default in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del medesimo regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, la metodologia interna, o una parte di essa, utilizzata dall’ente per stimare le probabilità di default soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, se, per un determinato emittente, sono soddisfatte su base trimestrale tutte le condizioni seguenti: a) non sono già disponibili fonti esterne che soddisfino i requisiti di cui all’ per stimare le probabilità di default per tale emittente; b) l’utilizzo di una metodologia interna, o di una parte di essa, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 è: i) non fattibile a causa della mancanza di dati di input per tale emittente; oppure ii) sproporzionato rispetto alla significatività o al periodo di detenzione delle posizioni pertinenti per tale emittente, sulla base della strategia di negoziazione adottata per tali posizioni; c) il valore di «m», calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 5, è come segue: i) o inferiore o uguale al 10 %; ii) o superiore al 10 % e l’ente intraprende tutte le azioni seguenti: 1) indaga sulla disponibilità di fonti esterne aggiuntive che soddisfano i requisiti di cui all’ e utilizza tali fonti per ridurre il valore di «m» a un valore inferiore o uguale al 10 %; 2) effettua un’analisi di sensibilità e di scenario per valutare la solidità sotto il profilo qualitativo e quantitativo della metodologia interna o di una parte di essa. Ai fini dell’analisi di sensibilità di cui alla lettera c), punto ii), punto 2, l’ente valuta la sensibilità dei requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione a tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 325 quinsexagies del medesimo regolamento. A tal fine, agli emittenti coperti, al momento del calcolo, dalla metodologia interna, o da una parte di essa, che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, l’ente assegna una classe di rating superiore e una classe di rating inferiore a quella utilizzata per soddisfare i requisiti di cui a tali paragrafi. 3.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, la metodologia interna dell’ente, o una parte di essa, assegna all’emittente una stima della probabilità di default pari o superiore al massimo dei valori seguenti: a) la massima probabilità di default assegnata agli emittenti «investment grade» di posizioni che rientrano nell’ambito del modello interno di rischio di default dell’ente e per le quali non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2; b) la media equiponderata delle probabilità di default assegnate agli emittenti di posizioni che rientrano nell’ambito del modello interno di rischio di default dell’ente e per le quali non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2; Ai fini della lettera b), gli enti possono escludere gli emittenti in stato di default dal calcolo della media equiponderata delle probabilità di default, se possono assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte per tali emittenti in stato di default. 4.   In deroga al paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte e i requisiti di fondi propri per il rischio di default diminuiscono all’aumentare del valore della probabilità di default assegnata a un determinato emittente, la metodologia interna dell’ente, o una parte di essa, assegna a tale emittente una stima della probabilità di default uguale o inferiore al valore assegnato a norma del paragrafo 3, lettera b). 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), gli enti calcolano il valore di «m» secondo la formula seguente: , dove: DRC (intero insieme) = I requisiti di fondi propri calcolati a norma dell’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sull’intero insieme delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 325 quinsexagies di tale regolamento; DRC (altre metodologie e fonti esterne) = I requisiti di fondi propri calcolati a norma all’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 riguardanti esclusivamente le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 325 quinsexagies del medesimo regolamento per i cui emittenti le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1578:oj#art-1