Art. 5 · Calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio relative alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci o sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio in conformità dell’articolo 325 novoquinquagies e dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 5

Calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio relative alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci o sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio in conformità dell’articolo 325 novoquinquagies e dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 20 apr 2023
Calcolo delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio relative alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci o sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio in conformità dell’articolo 325 novoquinquagies e dell’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   In deroga agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059, gli enti che calcolano le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio di cui agli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione a una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di cambio calcolano il valore di tale posizione alla chiusura del giorno successivo al calcolo della misura del valore a rischio di cui all’articolo 325 novoquinquagies del predetto regolamento utilizzando il valore di detta posizione esterna al portafoglio di negoziazione alla chiusura del giorno precedente e aggiornando la componente che riflette il rischio di cambio di tale posizione. Se il valore di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione non varia linearmente in funzione delle fluttuazioni del tasso di cambio cui è soggetta, gli enti possono calcolare il valore di tale posizione alla chiusura del giorno successivo al calcolo della misura del valore a rischio di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il valore di detta posizione esterna al portafoglio di negoziazione alla chiusura del giorno precedente e aggiornando tutte le componenti che l’ente utilizza per valutare tale posizione. Quando applicano il secondo comma, gli enti lo applicano in modo sistematico a tutte le posizioni nell’unità di negoziazione che non variano linearmente in funzione delle fluttuazioni del tasso di cambio cui tali posizioni sono soggette. 2.   In deroga agli articoli da 1 a 4 del regolamento delegato (UE) 2022/2059, gli enti che calcolano le variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio di cui agli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione a una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di posizione in merci o sia al rischio di posizione in merci che al rischio di cambio calcolano il valore di tale posizione alla chiusura del giorno successivo al calcolo della misura del valore a rischio di cui all’articolo 325 novoquinquagies del predetto regolamento secondo uno dei metodi seguenti: a) gli enti utilizzano il valore di tale posizione esterna al portafoglio di negoziazione alla chiusura del giorno precedente e aggiornano unicamente le componenti che riflettono il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci; b) gli enti utilizzano il valore di tale posizione esterna al portafoglio di negoziazione alla chiusura del giorno precedente e aggiornano tutte le componenti che l’ente utilizza per valutare tale posizione. Quando applicano il primo comma, gli enti lo applicano in modo sistematico a tutte le posizioni soggette al rischio di posizione in merci nell’unità di negoziazione. 3.   Gli enti applicano i paragrafi 1 e 2 unicamente alle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono incluse nel portafoglio sia il giorno del calcolo della misura del valore a rischio di cui all’articolo 325 novoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 sia il giorno successivo al calcolo di tale misura.
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