Art. 1 · Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo standardizzato alternativo

Art. 1

Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo standardizzato alternativo

In vigore dal 20 apr 2023
Calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio in conformità del metodo standardizzato alternativo 1.   Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio secondo il metodo basato sulle sensibilità conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano come base l’ultimo valore contabile disponibile di tali posizioni. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare l’ultimo valore equo disponibile di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione soggetta al rischio di cambio, a condizione che valutino al valore equo tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione almeno su base trimestrale. Quando si avvalgono di tale deroga, gli enti la applicano in modo sistematico a tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio. 3.   Gli enti aggiornano almeno su base mensile l’ultimo valore disponibile utilizzato come base per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio conformemente ai paragrafi 1 e 2, riflettendovi le variazioni di valore dei fattori di rischio di cambio. 4.   Gli enti identificano la valuta di denominazione dell’elemento come la valuta estera il cui deprezzamento rispetto alla valuta utilizzata per le segnalazioni comporterebbe la massima riduzione di valore dell’elemento, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’elemento non è valutato al valore equo; b) l’elemento è soggetto al rischio di riduzione di valore derivante dal rischio di cambio; c) il valore contabile dell’elemento non è aggiornato a ciascuna data di riferimento per le segnalazioni per riflettere le variazioni del tasso di cambio tra la valuta estera e la valuta utilizzata per le segnalazioni. Quando calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata, gli enti identificano la valuta di denominazione di un elemento come la valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente che contabilizza tale elemento nel proprio bilancio individuale, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’elemento non è valutato al valore equo; b) l’elemento è soggetto al rischio di riduzione di valore derivante dal rischio di cambio; c) la valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente differisce dalla valuta che l’ente che contabilizza l’elemento nel proprio bilancio individuale utilizza per le segnalazioni; d) il valore contabile dell’elemento non è aggiornato a ciascuna data di riferimento per le segnalazioni per riflettere le variazioni del tasso di cambio tra la valuta estera e la valuta utilizzata per le segnalazioni dall’ente che contabilizza l’elemento nel proprio bilancio individuale. 5.   Il valore della sensibilità delta al rischio di cambio calcolata in conformità dell’articolo 325 novodecies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 corrispondente agli elementi di cui al paragrafo 4 del presente articolo è pari al valore che tali elementi hanno nella valuta di denominazione identificata conformemente a tale paragrafo, moltiplicato per il tasso di cambio a vista tra la valuta di denominazione e la valuta utilizzata dall’ente per le segnalazioni.
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