Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 apr 2023
Article 1 Il regolamento (UE) 2018/1806 è così modificato: 1) all’allegato I, parte 2, è soppresso il testo seguente: «— Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999»; 2) all’allegato II, parte 4, è aggiunto il testo seguente: «Kosovo (*2)  (*3)  (*4) (*2)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo." (*3)  L’esenzione dall’obbligo del visto si applica solo ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dal Kosovo conformemente alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO)." (*4)  L’esenzione dall’obbligo del visto si applica a decorrere dalla data dell’effettiva entrata in funzione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1), o dal 1o gennaio 2024, qualora questa data sia anteriore.»."
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