Art. 1
Oggetto
In vigore dal 19 apr 2023
Il regolamento (UE) 2018/841 è così modificato:
1)
L' è sostituito dal seguente:
«
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
a)
gli impegni degli Stati membri per il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (“LULUCF”) che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e ad assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2025;
b)
la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF e la verifica del rispetto da parte degli Stati membri degli impegni di cui alla lettera a), per il periodo dal 2021 al 2025;
c)
l'obiettivo dell'Unione per il 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra nel settore LULUCF;
d)
gli obiettivi degli Stati membri per gli assorbimenti netti dei gas a effetto serra nel settore LULUCF per il periodo dal 2026 al 2030»
;
2)
l' è sostituito dal seguente:
«
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e che si verificano sul territorio degli Stati membri nel periodo dal 2021 al 2025 nelle seguenti categorie di contabilizzazione del suolo:
a)
uso del suolo rendicontato come: terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni, convertiti in terreni forestali (“terreni imboschiti”);
b)
uso del suolo rendicontato come: terreni forestali convertiti in terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni (“terreni disboscati”);
c)
uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di “terre coltivate gestite” elencate di seguito:
i)
terre coltivate che restano tali;
ii)
pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in terre coltivate;
iii)
terre coltivate convertite in zone umide, insediamenti o altri terreni;
d)
uso del suolo rendicontato tramite una delle categorie di “pascoli gestiti” elencate di seguito:
i)
pascoli che restano tali;
ii)
terre coltivate, zone umide, insediamenti o altri terreni convertiti in pascoli;
iii)
pascoli convertiti in zone umide, insediamenti o altri terreni;
e)
uso del suolo rendicontato come terreni forestali che restano tali (“terreni forestali gestiti”);
f)
qualora uno Stato membro abbia notificato alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, l'intenzione di includere le zone umide gestite nell'ambito dei suoi impegni a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento rendicontando l'uso del suolo tramite una delle categorie elencate di seguito (“zone umide gestite”):
—
zone umide che restano tali;
—
insediamenti o altri terreni convertiti in zone umide;
—
zone umide convertite in insediamenti o altri terreni.
2. Il presente regolamento si applica alle emissioni e agli assorbimenti dei gas a effetto sera serra elencati nell'allegato I, sezione A, del presente regolamento comunicati a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e che si verificano nel territorio degli Stati membri nel periodo dal 2026 al 2030 nelle seguenti categorie di rendicontazione del suolo o settori:
a)
terreni forestali;
b)
terre coltivate;
c)
pascoli;
d)
zone umide;
e)
insediamenti;
f)
altri terreni;
g)
prodotti legnosi;
h)
altro;
i)
deposizione atmosferica;
j)
lisciviazione e deflusso di azoto.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).»;"
3)
l' è così modificato:
a)
il punto 9 è sostituito dal seguente:
«9)
“disturbi naturali”: ogni evento o circostanza non antropogenico che causa un rilascio significativo di emissioni nel settore LULUCF e il cui manifestarsi sfugge al controllo dello Stato membro interessato, e i cui effetti sulle emissioni detto Stato membro sia obiettivamente incapace di limitare in misura significativa, anche successivamente al loro verificarsi;»;
b)
è aggiunto il punto seguente:
«11)
“cambiamenti climatici”: qualsiasi cambiamento di clima attribuito direttamente o indirettamente ad attività umane, che altera la composizione dell'atmosfera mondiale e si aggiunge alla variabilità naturale del clima osservata in periodi di tempo comparabili.»;
4)
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Impegni e obiettivi
1. Per i periodi dal 2021 al 2025, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13 e 13 bis, ciascuno Stato membro garantisce che le emissioni di gas a effetto serra non superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, calcolati come somma delle emissioni e degli assorbimenti totali sul proprio territorio in tutte le categorie di contabilizzazione del suolo di cui all', paragrafo 1.
2. L'obiettivo dell'Unione al 2030 per l'assorbimento netto dei gas a effetto serra è di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, come somma dei valori delle emissioni e degli assorbimenti netti di gas a effetto serra degli Stati membri nel 2030 di cui all'allegato II bis, colonna D, e si basa sulla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 quale presentato nel 2020.
3. Ciascuno Stato membro assicura che, tenendo conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a j), comunicate per l'anno 2030 nel suo inventario dei gas a effetto serra presentato nel 2032, rispetto alla media dei dati del suo inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018 presentati nel 2032, non superi l'obiettivo fissato per lo Stato membro nell'allegato II bis, colonna C.
4. Ciascuno Stato membro provvede affinché la somma delle differenze tra i punti seguenti per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 non superi il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029:
a)
le sue emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a j); e
b)
il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2032.
Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito come la somma delle differenze per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 per lo Stato membro in questione tra:
a)
i valori limite annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra per tali anni, stabiliti sulla base di una traiettoria lineare verso il 2030; e
b)
il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2025.
La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, e ha come punto finale per il 2030 il valore ottenuto aggiungendo il valore stabilito per tale Stato membro nell'allegato II bis, colonna C, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.
Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025; la conformità al bilancio è valutata sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i valori limite annuali basati sulla traiettoria lineare degli assorbimenti netti di gas a effetto serra per ciascuno Stato membro, per ogni anno del periodo dal 2026 al 2029, in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Tali traiettorie nazionali si basano sui dati medi dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023 comunicati da ciascuno Stato membro.
Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis del presente regolamento. Ai fini dei suddetti atti di esecuzione, la Commissione procede a una revisione completa dell'ultimo inventario nazionale presentato dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
6. Nell'adottare politiche volte a rispettare i loro impegni, obiettivi e bilanci di cui al presente articolo, gli Stati membri tengono conto della necessità di assicurare una transizione giusta e socialmente equa per tutti. La Commissione può emanare orientamenti per sostenere gli Stati membri in tal senso.»
;
5)
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro predispone e tiene una contabilizzazione che riporta con accuratezza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle categorie contabili del suolo di cui all'. Gli Stati membri assicurano che la contabilizzazione e altri dati presentati a norma del presente regolamento siano accurati, completi, coerenti, pubblicamente accessibili, comparabili e trasparenti. Gli Stati membri indicano le emissioni con un segno positivo (+) e gli assorbimenti con un segno negativo (–).»
;
6)
all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Stati membri contabilizzano le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni imboschiti e dai terreni disboscati, calcolati come emissioni totali e assorbimenti totali per ogni anno del periodo dal 2021 al 2025.
2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, e non oltre il 2025, se l'uso del suolo è stato convertito da terre coltivate, pascoli, zone umide, insediamenti o altri terreni in terreni forestali, uno Stato membro può, 30 anni dopo la data della conversione, modificare la classificazione di tali terreni da “terreni convertiti in terreni forestali” a “terreni forestali che rimangono terreni forestali”, qualora tale modifica sia debitamente giustificata sulla base delle linee guida IPCC.»
;
7)
all'articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle terre coltivate gestite calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
2. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai pascoli gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle terre coltivate gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.
3. Nel periodo dal 2021 al 2025 ciascuno Stato membro che include le zone umide gestite nell'ambito di applicazione dei suoi impegni contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti da dette zone calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo in questione e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque la media delle emissioni e degli assorbimenti annuali dello Stato membro risultanti dalle zone umide gestite nel periodo di riferimento dal 2005 al 2009.»
;
8)
l'articolo 8 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ciascuno Stato membro contabilizza le emissioni e gli assorbimenti risultanti dai terreni forestali gestiti calcolando le emissioni e gli assorbimenti nel periodo dal 2021 al 2025 e sottraendovi il valore ottenuto moltiplicando per cinque il livello di riferimento per le foreste dello Stato membro interessato.»
;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di contabilizzazione forestale, che includono il livello di riferimento proposto per le foreste, entro il 31 dicembre 2018, per il periodo dal 2021 al 2025. Il piano nazionale di contabilizzazione forestale contiene tutti gli elementi che figurano nella sezione B dell'allegato IV ed è reso pubblico, anche mediante Internet.»
;
c)
i paragrafi da 7 a 10 sono sostituiti dai seguenti:
«7. Se necessario, sulla base delle valutazioni tecniche effettuate a norma del paragrafo 6, primo comma, e, se applicabile, delle raccomandazioni tecniche formulate a norma del paragrafo 6, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione i livelli di riferimento proposti per le foreste riveduti entro il 31 dicembre 2019, per il periodo dal 2021 al 2025. La Commissione pubblica i livelli di riferimento proposti per le foreste comunicati dagli Stati membri.
8. Sulla base dei livelli di riferimento proposti per le foreste presentati dagli Stati membri, della valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo e, se del caso, del livello di riferimento proposto per le foreste presentato a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire i livelli di riferimento per le foreste che saranno applicati dagli Stati membri per il periodo dal 2021 al 2025.
9. Se lo Stato membro non presenta alla Commissione il suo livello di riferimento per le foreste entro le date precisate nel paragrafo 3 del presente articolo e, se applicabile, nel paragrafo 7 del presente articolo, la Commissione adotta, conformemente all'articolo 16, atti delegati che modificano l'allegato IV al fine di stabilire il livello di riferimento per le foreste che sarà applicato da detto Stato membro per il periodo dal 2021 al 2025, sulla base di un'eventuale valutazione tecnica effettuata a norma del paragrafo 6 del presente articolo.
10. Gli atti delegati di cui ai paragrafi 8 e 9 sono adottati entro il 31 ottobre 2020, per il periodo dal 2021 al 2025.»
;
9)
l'articolo 10 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Alla fine del periodo dal 2021 al 2025, gli Stati membri possono escludere dalla contabilizzazione relativa ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti le emissioni di gas a effetto serra risultanti da disturbi naturali che superano le emissioni medie della stessa origine nel periodo dal 2001 al 2020, a esclusione dei valori statisticamente anomali (“livello di fondo”). Tale livello di fondo è calcolato in conformità del presente articolo e dell'allegato VI.»
;
b)
al paragrafo 2, lettera b), l'anno «2030» è sostituito da «2025»;
10)
gli articoli 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 11
Strumenti di flessibilità e governance
1. Uno Stato membro può avvalersi:
a)
degli strumenti di flessibilità generali di cui all'articolo 12; e
b)
al fine di rispettare l'impegno, l'obiettivo e il bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 13 e 13 ter.
La Finlandia, oltre agli strumenti di flessibilità di cui al primo comma, può utilizzare la compensazione addizionale a norma dell'articolo 13 bis.
2. L'amministratore centrale designato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE (“amministratore centrale”) vieta temporaneamente allo Stato membro che non rispetta gli obblighi di monitoraggio di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 di eseguire un trasferimento in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento o di avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti a norma dell'articolo 13 del presente regolamento. La Commissione può altresì fornire ulteriore sostegno tecnico a tale Stato membro.
Articolo 12
Strumenti di flessibilità generali
1. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, le emissioni totali superano gli assorbimenti totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è positiva, e tale Stato membro ha scelto di ricorrere ai propri strumenti di flessibilità e ha chiesto di sopprimere le assegnazioni annuali di emissioni a norma del regolamento (UE) 2018/842, la quantità di assegnazioni di emissioni soppresse è presa in considerazione per quanto riguarda il rispetto, da parte dello Stato membro, dell'impegno, dell'obiettivo o del bilancio rispettivamente fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento.
2. Nella misura in cui, nel periodo dal 2021 al 2025, gli assorbimenti totali superano le emissioni totali in uno Stato membro o, nel periodo dal 2026 al 2030, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e l'impegno, l'obiettivo o il bilancio fissati per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento è negativa, e previa deduzione di qualsiasi quantità presa in considerazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, tale Stato membro può trasferire la quantità residua di assorbimenti a un altro Stato membro. Ai fini della valutazione della conformità da parte dello Stato membro ricevente rispettivamente all'impegno, all'obiettivo o al bilancio fissati in conformità dell'articolo 4 del presente regolamento, si tiene conto della quantità trasferita.
3. Per evitare il doppio conteggio, la quantità di assorbimenti netti di cui si tiene conto a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842, è dedotta dalla quantità di cui lo Stato membro dispone per eseguire un trasferimento a un altro Stato membro in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Gli Stati membri dovrebbero usare i proventi, o il loro equivalente in valore finanziario, generati dai trasferimenti a norma del paragrafo 2 per affrontare i cambiamenti climatici nell'Unione o nei paesi terzi. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi iniziativa intrapresa a norma del presente paragrafo e rendono tali informazioni pubbliche in un formato facilmente accessibile.
5. Qualsiasi trasferimento a norma del paragrafo 2 può essere il risultato di un progetto o programma di mitigazione dei gas a effetto serra effettuato nello Stato membro venditore e finanziato dallo Stato membro ricevente, purché sia evitato il doppio conteggio e garantita la tracciabilità.
Articolo 13
Flessibilità per i terreni forestali gestiti
1. Lo Stato membro le cui emissioni totali, nel periodo dal 2021 al 2025, superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all', paragrafo 1, contabilizzati in conformità del presente regolamento, può avvalersi della flessibilità per i terreni forestali gestiti di cui al presente articolo al fine di conformarsi all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se, nel periodo dal 2021 al 2025, il calcolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, risulta positivo, lo Stato membro interessato ha il diritto di compensare le emissioni corrispondenti al risultato di tale calcolo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
lo Stato membro, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali, nonché informazioni sull'impatto di tali misure sugli obiettivi ambientali pertinenti, tra cui la protezione della biodiversità e l'adattamento ai disturbi naturali; e
b)
le emissioni totali all'interno dell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento per il periodo dal 2021 al 2025.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.
3. La compensazione di cui al paragrafo 2 può coprire solo i pozzi di assorbimento contabilizzati come emissioni rispetto al livello di riferimento per le foreste dello Stato membro in questione e, per il periodo dal 2021 al 2025, non supera il 50 % del suo importo massimo di compensazione, stabilito nell'allegato VII.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, e le misure che intendono adottare al fine di prevenire o attenuare simili impatti in futuro, per poter beneficiare della compensazione per i rimanenti pozzi contabilizzati come emissioni a fronte del livello di riferimento per le foreste, fino all'importo inutilizzato da altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2025, di cui all'allegato VII. Laddove le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, tale compensazione inutilizzata è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati. La Commissione rende pubbliche le prove fornite dagli Stati membri.»
;
11)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 13 bis
Compensazione addizionale
1. La Finlandia può compensare fino a 5 milioni di tonnellate addizionali di emissioni di CO2 equivalente contabilizzate nelle categorie di contabilizzazione del suolo “terreni forestali gestiti”, “terreni disboscati”, “terre coltivate gestite” e “pascoli gestiti” nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
la Finlandia, nella sua strategia presentata in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999, abbia incluso misure specifiche attuali o previste per assicurare la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, dei pozzi e dei serbatoi forestali;
b)
le emissioni totali nell'Unione non superino gli assorbimenti totali nelle categorie di contabilizzazione del suolo di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento nel periodo dal 2021 al 2025.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, le emissioni totali superino gli assorbimenti totali di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione provvede affinché sia evitato il doppio conteggio da parte degli Stati membri, in particolare in caso di ricorso agli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, o all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842.
2. La compensazione addizionale è circoscritta a:
a)
l'importo che supera la flessibilità per i terreni forestali gestiti a disposizione della Finlandia nel periodo dal 2021 al 2025 a norma dell'articolo 13;
b)
le emissioni dovute alla conversione avvenuta in passato dei terreni forestali a un'altra categoria di uso del suolo, se la conversione è avvenuta entro il 31 dicembre 2017;
c)
l'importo necessario ai fini della conformità all'articolo 4;
3. La compensazione addizionale non è oggetto di trasferimento a norma dell'articolo 12 del presente regolamento o dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842.
4. Sono annullate eventuali compensazioni addizionali inutilizzate dell'importo di 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di cui al paragrafo 1.
5. L'amministratore centrale esegue le operazioni necessarie ai fini del paragrafo 2, lettera a), e dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo ricorrendo al registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1999 (“registro dell'Unione”).
Articolo 13 ter
Meccanismo relativo all'uso del suolo per il periodo dal 2026 al 2030
1. Un meccanismo relativo all'uso del suolo, corrispondente a una quantità fino a 178 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, è stabilito nel registro dell'Unione, a condizione che sia rispettato l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il meccanismo relativo all'uso del suolo è disponibile in aggiunta agli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12.
2. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, dopo che uno Stato membro ha fatto tutto il possibile per tenere conto di qualsiasi parere che la Commissione gli ha rivolto a norma dell'articolo 13 quinquies, la differenza tra la somma delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra sul territorio di uno Stato membro e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo corrispondente fissato per detto Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il bilancio fissato per detto Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, è positiva, contabilizzata e rendicontata conformemente al presente regolamento, tale Stato membro può avvalersi del meccanismo di cui al presente articolo per rispettare il proprio obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il proprio bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4.
3. Se, nel periodo dal 2026 al 2030, uno o entrambi i calcoli di cui al paragrafo 2 risultano positivi, lo Stato membro ha il diritto di avvalersi del meccanismo di cui al presente articolo per compensare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte dell'obiettivo fissato per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tale Stato membro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, o a fronte di entrambi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
lo Stato membro abbia incluso nel suo piano nazionale integrato aggiornato per l'energia e il clima, presentato a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche attuali o previste per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali;
b)
lo Stato membro abbia esaurito la flessibilità a sua disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento;
c)
nel 2030, nell'Unione, sia negativa la differenza tra la somma annuale di tutte le emissioni e di tutti gli assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a j), e l'obiettivo dell'Unione di 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti.
Nel valutare se, all'interno dell'Unione, la condizione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo sia stata soddisfatta, la Commissione include fino al 30 %, ma non più di 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, dell'eccedenza inutilizzata rispetto agli impegni degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nel periodo dal 2021 al 2025, a condizione che uno o più Stati membri forniscano alla Commissione prove dell'impatto dei disturbi naturali in conformità del paragrafo 5 del presente articolo. La Commissione assicura che gli Stati membri evitino il doppio conteggio, in particolare nell'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 12 del presente regolamento e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842.
4. L'importo della compensazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non può superare, per il periodo dal 2026 al 2030, il 50 % dell'importo massimo di compensazione dello Stato membro in questione stabilito nell'allegato VII.
5. Gli Stati membri presentano alla Commissione prove sull'impatto dei disturbi naturali, calcolato a norma dell'allegato VI, per beneficiare della compensazione delle emissioni nette o degli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, fino all'importo inutilizzato da altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2026 al 2030, di cui all'allegato VII. Laddove le richieste di compensazione superino l'importo della compensazione inutilizzata disponibile, tale compensazione inutilizzata è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.
6. Gli Stati membri hanno il diritto di compensare le emissioni nette o gli assorbimenti netti, o entrambi, contabilizzati come emissioni a fronte degli obiettivi fissati per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o a fronte del bilancio fissato per tali Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, fino all'importo inutilizzato dagli altri Stati membri dell'importo totale della compensazione per il periodo dal 2021 al 2030 di cui all'allegato VII, tenuto conto dell'articolo 13, paragrafo 4, e del paragrafo 5 del presente articolo, a condizione che tali Stati membri:
a)
abbiano esaurito gli strumenti di flessibilità a loro disposizione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, e dei paragrafi 3 e 5 del presente articolo; e
b)
abbiano fornito alla Commissione prove:
i)
dell'impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici con conseguenti emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento che sfuggono al loro controllo; o
ii)
degli effetti di una percentuale eccezionalmente elevata, rispetto alla media dell'Unione, di suoli organici nella loro superficie fondiaria gestita, con conseguenti emissioni in eccesso, a condizione che tali effetti siano attribuibili a pratiche di gestione del suolo in uso prima dell'entrata in vigore della decisione n. 529/2013/UE;
c)
abbiano incluso nei loro più recenti piani nazionali integrati per l'energia e il clima, presentati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, misure specifiche per garantire la conservazione o l'incremento, a seconda dei casi, di tutti i pozzi e serbatoi terrestri, e per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi dell'ecosistema provocati dai cambiamenti climatici.
7. Il quantitativo della compensazione di cui al paragrafo 6 non supera 50 milioni di tonnellate di CO2 equivalente per l'Unione nel suo insieme. Laddove le richieste di compensazione superino il quantitativo massimo della compensazione disponibile, tale compensazione è ripartita su base proporzionale tra gli Stati membri interessati.
8. Le prove di cui al paragrafo 6, lettera b), punto i), comprendono una valutazione quantitativa degli effetti sulle emissioni nette o sugli assorbimenti netti, in termini di milioni di tonnellate di CO2 equivalente nell'area interessata, e sono basate su indici quantitativi comparabili e affidabili, dati geolocalizzati e sulle migliori prove scientifiche disponibili. Tali indici e dati e tali prove si basano sui cambiamenti osservati che coprono almeno il periodo dal 2001 al 2025 e su proiezioni e osservazioni scientificamente verificate per il periodo dal 2026 al 2030. Tali indici e dati e tali prove rispecchiano i cambiamenti di fondo a medio o lungo termine delle caratteristiche climatiche pertinenti per il settore LULUCF, quali aridità, temperature medie, precipitazioni medie, giorni di gelo e durata della siccità meteorologica o dovuta a scarsa umidità del suolo.
9. Le prove di cui al paragrafo 6, lettera b), punto ii), comprendono una giustificazione del fatto che la percentuale di suoli organici sulla superficie fondiaria gestita per lo Stato membro interessato supera la percentuale media dell'Unione per il 2030. Le prove comprendono un'analisi quantitativa, in milioni di tonnellate di CO2 equivalente, delle emissioni comunicate a causa degli effetti ereditati sui suoli organici gestiti sulla base di osservazioni rivedute per il periodo dal 2026 al 2030, di dati geolocalizzati comparabili e affidabili, e delle migliori prove scientifiche disponibili, in particolare per quanto riguarda siti simili nello Stato membro interessato. Le prove sono accompagnate anche da una descrizione delle misure politiche attualmente attuate che riducono al minimo gli impatti negativi degli effetti ereditati sui suoli organici gestiti.
10. Entro il 12 maggio 2024 la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, la struttura, il formato, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove di cui al paragrafo 6, lettera b), del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16 bis.
11. La Commissione rende disponibile al pubblico le prove presentate dagli Stati membri di cui al paragrafo 6, lettera b), e può chiedere a uno Stato membro di presentare prove aggiuntive se, dopo aver verificato le informazioni ricevute dallo stesso, le ritiene non sufficientemente giustificate o sproporzionate.
Articolo 13 quater
Governance
Se, a seguito della revisione completa svolta nel 2032, la Commissione constata che, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12 e 13 ter, il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, non è rispettato, un importo pari all'importo in tonnellate di CO2 equivalente delle emissioni nette eccedentarie di gas a effetto serra, moltiplicato per un fattore 1,08, è aggiunto alla quantità di emissioni nette di gas a effetto serra comunicata dallo Stato membro nel 2030, conformemente alle misure adottate a norma dell'articolo 15.
Articolo 13 quinquies
Misure correttive
1. Se, nell'ambito della sua valutazione annuale di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione rileva che uno Stato membro non compie sufficienti progressi verso il conseguimento del suo obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, tenuto conto della traiettoria e del bilancio fissati in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del presente regolamento, nonché delle flessibilità di cui al presente regolamento, tale Stato membro trasmette alla Commissione, entro tre mesi, un piano di misure correttive che include:
a)
una spiegazione dettagliata dei motivi per cui non compie sufficienti progressi;
b)
una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell'Unione hanno sostenuto i suoi sforzi volti al rispetto del suo obiettivo e del suo bilancio e di come intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi in vista del loro rispetto;
c)
misure aggiuntive, che integrino il piano nazionale integrato per l'energia e il clima di detto Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 o rafforzino la sua attuazione, che lo Stato membro in questione attuerà al fine di rispettare il suo obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o il suo bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, attraverso politiche e misure nazionali e l'attuazione di misure dell'Unione, corredate di una valutazione dettagliata — basata su dati quantitativi, ove disponibili, — degli assorbimenti netti previsti di gas a effetto serra che risulterebbero da tali misure;
d)
un rigoroso calendario di attuazione di tali misure, che consenta di valutarne i progressi annuali.
Nel caso in cui uno Stato membro abbia istituito un organo nazionale di consulenza sul clima, può chiedere la consulenza di tale organo per identificare le misure necessarie di cui alla lettera c).
2. Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani di misure correttive.
3. La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani di misure correttive presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano di misure correttive. Se lo Stato membro interessato non dà seguito al parere o a una parte considerevole di esso, tale Stato membro fornisce alla Commissione una giustificazione.
4. Ogni Stato membro rende il proprio piano di misure correttive di cui al paragrafo 1 e qualsiasi giustificazione di cui al paragrafo 3 disponibili al pubblico. La Commissione rende il proprio parere di cui al paragrafo 3 disponibile al pubblico.»
;
12)
l'articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Entro il 15 marzo 2027 per il periodo dal 2021 al 2025, ed entro il 15 marzo 2032 per il periodo dal 2026 al 2030, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione di conformità, basata su serie di dati annuali, in cui figura il saldo delle emissioni totali e degli assorbimenti totali per il periodo pertinente, per ciascuna categoria di contabilizzazione e rendicontazione del suolo di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a f), per il periodo dal 2021 al 2025 e all', paragrafo 2, lettere da a) a j), per il periodo dal 2026 al 2030, in conformità delle norme di contabilizzazione stabilite nel presente regolamento.
La relazione di conformità comprende una valutazione concernente:
a)
possibili considerazioni e compromessi riguardo politiche e misure, compresi almeno quelli con altri obiettivi e strategie ambientali dell'Unione, come quelli stabiliti nel 8o programma di azione per l'ambiente di cui alla decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella comunicazione della Commissione dell'11 ottobre 2018“Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente”;
b)
le modalità con cui gli Stati membri hanno tenuto conto del principio “non arrecare un danno significativo” in sede di adozione delle loro politiche e misure per rispettare l'obiettivo fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, o rispettare il bilancio fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, nella misura in cui ciò sia pertinente;
c)
sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, comprese politiche e misure per ridurre la vulnerabilità del terreno ai disturbi naturali e al clima;
d)
sinergie tra mitigazione dei cambiamenti climatici e biodiversità.
La relazione di conformità comprende, se del caso, dettagli in merito all'intenzione di utilizzare le flessibilità di cui all'articolo 11 e relativi importi, o sull'utilizzo di tali flessibilità e relativi importi. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di conformità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.
(*2) Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).»;"
b)
sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. I dati dell'inventario delle emissioni di gas a effetto serra trasmessi da ciascuno Stato membro e convalidati a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1999 possono essere oggetto di un adeguamento metodologico da parte della Commissione in caso di cambiamento della metodologia utilizzata dagli Stati membri. Tuttavia, tali adeguamenti metodologici non incidono, ai fini della valutazione della conformità con l'obiettivo dell'Unione per il 2030, sul valore dei 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente di assorbimenti netti come somma dei valori degli assorbimenti netti di gas a effetto serra, in kt di CO2 equivalente, nel 2030 per gli Stati membri di cui all'allegato II bis, colonna D, né sugli obiettivi di cui alla colonna C di detto allegato.
1 ter. Gli Stati membri che manifestano l'intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6, descrivono, in apposite sezioni della relazione, le misure adottate per attenuare o invertire gli effetti di cui all'articolo 13 ter, paragrafo 6, lettera b), nonché gli effetti osservati e previsti di tali misure.
1 quater. La Commissione sottopone a un esame completo le relazioni di conformità, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per valutare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4.
Parallelamente a tale esame completo, la Commissione valuta in che modo gli Stati membri hanno tenuto conto del principio “non arrecare un danno significativo” di cui al paragrafo 1, lettera b). A tal proposito, prima della sua prima valutazione la Commissione emana orientamenti sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” ai fini del presente regolamento.»
;
13)
all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 a integrazione del presente regolamento, al fine di stabilire le norme relative all'iscrizione dei seguenti dati e l'accurata esecuzione delle seguenti operazioni nel registro dell'Unione:
a)
l'iscrizione della quantità di emissioni e assorbimenti per ciascuna categoria di contabilizzazione e di rendicontazione del suolo, in ciascuno Stato membro;
b)
l'applicazione di eventuali adeguamenti metodologici effettuati a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis;
c)
l'esercizio degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 12, 13, 13 bis e 13 ter; e
d)
la valutazione della conformità a norma dell'articolo 13 quater.»
;
14)
è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 16 bis
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
(*3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
15)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Riesame
1. Il presente regolamento è oggetto di riesame tenendo conto, tra l'altro:
a)
degli sviluppi internazionali;
b)
degli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi; e
c)
del diritto dell'Unione, anche in materia di ripristino della natura.
La Commissione, sulla base delle risultanze delle relazioni redatte a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e dei risultati delle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), o sulla base delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) 2018/1999, presenta, se del caso, proposte volte a garantire che siano rispettati l'integrità dell'obiettivo globale dell'Unione di assorbimento netto di gas a effetto serra per il 2030, fissato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, e il contributo di tale obiettivo al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi.
2. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, entro sei mesi dal primo bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, sul funzionamento del presente regolamento. La relazione si basa sui più recenti dati disponibili forniti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 e sull'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). In vista sia delle indispensabili maggiori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra sia degli indispensabili maggiori assorbimenti nell'Unione nonché del perseguimento di una transizione socialmente giusta, e con riguardo alla necessità di ulteriori politiche e misure dell'Unione, la relazione include, se del caso, quanto segue:
a)
una valutazione degli effetti delle flessibilità di cui all'articolo 11;
b)
una valutazione del contributo del presente regolamento all'obiettivo della neutralità climatica e ai traguardi intermedi in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;
c)
una valutazione del contributo del presente regolamento al conseguimento dei traguardi stabiliti dall'accordo di Parigi;
d)
una valutazione dell'impatto sociale e occupazionale, compreso quello sulla parità di genere e sulle condizioni di lavoro, sia a livello nazionale che regionale negli Stati membri, che gli obblighi stabiliti nel presente regolamento generano per le categorie e i settori del suolo di cui all';
e)
una valutazione dei progressi compiuti a livello internazionale per quanto riguarda le norme di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, dell'accordo di Parigi e, se del caso, le proposte di modifica del presente regolamento, in particolare al fine di evitare il doppio conteggio e di applicare gli adeguamenti corrispondenti;
f)
una valutazione delle tendenze attuali e delle proiezioni future per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dalle terre coltivate, dai pascoli e dalle zone umide, nonché delle opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119;
g)
le tendenze attuali e le proiezioni future per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra generate dalle seguenti categorie di rendicontazione del suolo, nonché le opzioni normative volte a garantire la coerenza di tali tendenze e proiezioni con l'obiettivo di conseguire riduzioni a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119:
i)
fermentazione enterica;
ii)
gestione del letame;
iii)
risicoltura;
iv)
suoli agricoli;
v)
incendi controllati delle savane;
vi)
incenerimento sul luogo di residui dell'agricoltura;
vii)
calcinazione;
viii)
applicazione di urea;
ix)
altri fertilizzanti contenenti carbonio;
x)
altro.
Tale relazione tiene conto, se del caso, degli effetti della struttura per età delle foreste, anche laddove tali effetti siano legati a specifiche circostanze di guerra o postbelliche, in modo scientificamente solido, affidabile e trasparente e al fine di garantire la resilienza a lungo termine e la capacità di adattamento delle foreste.
Tale relazione può inoltre, successivamente all'adozione di un'adeguata metodologia di rendicontazione fondata su dati scientifici e sulla base dei progressi compiuti nella rendicontazione e delle più recenti informazioni scientifiche disponibili, valutare la fattibilità dell'analisi e l'impatto della rendicontazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra provenienti da altri settori, quali l'ambiente marino e di acqua dolce, nonché le pertinenti opzioni normative.
A seguito della relazione e tenendo conto dell'importanza che ciascun settore apporti un equo contributo all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione e ai traguardi intermedi dell'Unione in materia di clima di cui al regolamento (UE) 2021/1119, la Commissione, ove opportuno, presenta proposte legislative. In particolare, tali proposte possono stabilire obiettivi dell'Unione e degli Stati membri in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, tenendo debitamente conto dell'eventuale disavanzo accumulato da ciascuno Stato membro entro il 2030.
Il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici istituito a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) (“comitato consultivo”) può, di propria iniziativa, fornire consulenza scientifica o pubblicare relazioni sulle misure dell'Unione, sugli obiettivi climatici, sui livelli annuali di emissioni e di assorbimenti e sulle flessibilità di cui al presente regolamento. La Commissione tiene conto della consulenza e delle relazioni pertinenti del comitato consultivo, in particolare per quanto riguarda le misure future volte a ridurre ulteriormente le emissioni e ad aumentare gli assorbimenti nei sotto-settori contemplati dal presente regolamento.
3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore di un atto legislativo relativo a un quadro normativo dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui possibili benefici e compromessi dell'inclusione, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di prodotti di stoccaggio del carbonio durevoli e ottenuti in modo sostenibile che hanno un effetto positivo netto di sequestro del carbonio. La relazione valuta come considerare le emissioni e gli assorbimenti diretti e indiretti di gas a effetto serra connessi a tali prodotti, come quelli derivanti dal cambiamento d'uso del suolo e i conseguenti rischi di rilocalizzazione delle relative emissioni, nonché i possibili benefici e compromessi con altri obiettivi ambientali dell'Unione, in particolare gli obiettivi in materia di biodiversità. Se del caso, la relazione può prendere in considerazione un processo per l'inclusione di prodotti di stoccaggio del carbonio sostenibili nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in modo coerente con altri obiettivi ambientali dell'Unione, nonché con le linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell'accordo di Parigi. La relazione della Commissione può essere accompagnata, se del caso, da una corrispondente proposta legislativa di modifica del presente regolamento.
(*4) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”) (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)."
(*5) Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).»;"
16)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento modificativo;
17)
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento modificativo;
18)
nell'allegato III, la voce relativa al Regno Unito è soppressa;
19)
è inserito come allegato II bis il testo di cui all'allegato III del presente regolamento modificativo;
20)
nell'allegato IV, sezione C, la voce relativa al Regno Unito è soppressa;
21)
l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento modificativo;
22)
nell'allegato VII, la voce relativa al Regno Unito è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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