Art. 1
In vigore dal 19 apr 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è così modificato:
1.
all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la condizione generale di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 non si applichi ai movimenti autorizzati di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I o II, purché i suini detenuti siano spostati all'interno dello stesso Stato membro conformemente agli articoli 22 e 24 del presente regolamento (UE) 2023/594 ai fini della macellazione immediata."
;
2.
all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:
"3. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la condizione generale di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 non si applichi ai movimenti autorizzati di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I, purché i suini detenuti siano spostati all'interno dello stesso Stato membro ai fini della macellazione immediata."
;
3.
all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:
"4. L'autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la condizione generale di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 non si applichi ai movimenti autorizzati di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, purché i suini detenuti siano spostati all'interno dello stesso Stato membro ai fini della macellazione immediata."
;
4.
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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