Art. 3
In vigore dal 18 apr 2023
1. L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 27 229 572 EUR, ripartito come segue:
a)
per la perdita di produzione di uova da cova e di uova da tavola nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:
i)
0,133 EUR per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 338 972 uova;
ii)
0,525 EUR per uovo da cova di tacchina di cui al codice NC 0407 19 11, distrutto, fino a un massimo di 560 652 uova;
iii)
0,108 EUR per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 3 998 046 uova;
iv)
0,022 EUR per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 9 401 020 uova;
v)
0,030 EUR per uovo di allevamento a terra di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 3 233 520 uova;
vi)
0,038 EUR per uovo di allevamento all’aperto di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 248 940 uova;
vii)
0,032 EUR per uovo biologico di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 2 139 060 uova;
b)
per le perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:
i)
0,038 EUR alla settimana per pollastra allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 1 417 836 capi;
ii)
0,068 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 3 445 316 capi;
iii)
0,089 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 4 228 925 capi;
iv)
0,051 EUR alla settimana per pollo da carne standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 36 690 461 capi;
v)
0,884 EUR alla settimana per pulcino di razza di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 144 500 capi;
vi)
0,087 EUR alla settimana per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 104 124 capi.
vii)
0,136 EUR alla settimana per pollo da carne biologico di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 210 184 capi;
viii)
0,153 EUR alla settimana per pollo golden di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 34 944 capi;
ix)
0,123 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 5 065 698 capi.
x)
0,204 EUR alla settimana per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 3 228 342 capi.
xi)
0,164 EUR alla settimana per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 171 362 capi.
xii)
0,300 EUR alla settimana per tacchino o tacchina biologici di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 47 780 capi.
xiii)
0,205 EUR alla settimana per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 383 592 capi;
xiv)
0,089 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 901 456 capi;
c)
per le perdite connesse alla riduzione del ciclo di produzione (macellazione precoce degli animali) nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:
i)
0,540 EUR alla settimana per gallina ovaiola riproduttrice di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 95 009 capi;
ii)
0,162 EUR alla settimana per pollo da carne riproduttore di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 373 747 capi;
iii)
1,007 EUR alla settimana per tacchino o tacchina riproduttori di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 40 255 capi;
iv)
0,123 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 4 214 895 capi;
v)
0,183 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, declassata, fino a un massimo di 203 545 capi;
vi)
0,306 EUR alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, declassato, fino a un massimo di 638 293 capi;
d)
per le perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:
i)
0,13 EUR alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 584 829 capi;
ii)
0,15 EUR alla settimana per pollastra di allevamento all’aperto di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 31 000 capi;
iii)
0,143 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 550 454 capi;
iv)
0,143 EUR alla settimana per pollo rurale di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 4 750 capi;
v)
0,102 EUR alla settimana per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 143 066 capi;
vi)
0,178 EUR alla settimana per pollo golden di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 13 500 capi;
vii)
0,318 EUR alla settimana per pollo da carne biologico di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 95 942 capi;
viii)
0,331 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 161 489 capi;
ix)
0,528 EUR alla settimana per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 282 596 capi;
x)
0,497 EUR alla settimana per tacchina biologica di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 10 307 capi;
xi)
0,103 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 16 550 capi;
e)
per l’eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari:
i)
0,367 EUR per pulcino di razza di gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 241 430 capi;
ii)
0,228 EUR per pulcino di razza di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 6 099 470 capi;
iii)
0,344 EUR per pulcino di razza di pollo rurale di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 79 250 capi;
iv)
0,550 EUR per pulcino femmina di tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 982 552 capi;
v)
1,00 EUR per pulcino maschio di tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 881 265 capi;
f)
per la vendita a prezzo ridotto di animali provenienti dalle zone regolamentate si applicano i seguenti importi:
i)
0,076 EUR per pulcino di gallina ovaiola di cui al codice NC 0105 11 11, declassato, fino a un massimo di 82 900 capi;
ii)
0,50 EUR al giorno per gallina ovaiola rossa di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 350 capi;
iii)
0,035 EUR per chilogrammo (peso vivo) di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 292 880 capi;
iv)
2,50 EUR per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, declassato, fino a un massimo di 300 capi;
v)
1,25 EUR per chilogrammo di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, venduto congelato anziché fresco, fino a un massimo di 3 000 chilogrammi.
2. Laddove il numero di uova o di animali o la quantità di carni ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi o di chilogrammi di carni per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione, di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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