Art. 5
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
In vigore dal 17 apr 2023
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, le autorità degli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:826:oj#art-5