Art. 6
Osservazioni sulle constatazioni preliminari
In vigore dal 14 apr 2023
Osservazioni sulle constatazioni preliminari
I destinatari delle constatazioni preliminari di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1925 possono, entro il termine fissato dalla Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del medesimo regolamento, presentare alla Commissione per iscritto, sinteticamente e conformemente ai requisiti relativi alla lunghezza e al formato dei documenti di cui all’allegato II del presente regolamento, le loro osservazioni e trasmettere prove a sostegno di queste ultime. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito.
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