Art. 5 · Apertura dei procedimenti

Art. 5

Apertura dei procedimenti

In vigore dal 14 apr 2023
Apertura dei procedimenti 1.   La Commissione può decidere di avviare un procedimento al fine di adottare una decisione a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2022/1925 in qualsiasi momento, ma non oltre la data in cui ha formulato le constatazioni preliminari a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del medesimo regolamento. 2.   La Commissione rende pubblica l’avvio del procedimento.
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