Art. 3 · Data alla quale prendono effetto le notifiche e le comunicazioni di informazioni

Art. 3

Data alla quale prendono effetto le notifiche e le comunicazioni di informazioni

In vigore dal 14 apr 2023
Data alla quale prendono effetto le notifiche e le comunicazioni di informazioni 1.   Se le informazioni contenute nelle notifiche, nelle comunicazioni di informazioni o nelle argomentazioni fondate di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento sono incomplete sotto qualsiasi aspetto sostanziale, la Commissione ne informa per iscritto, senza indebiti ritardi, le imprese interessate o i loro rappresentanti. In tal caso, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete o dalla data in cui la Commissione informa le imprese interessate che, alla luce delle circostanze specifiche, le informazioni richieste non sono più necessarie. 2.   Se le notifiche o le comunicazioni di informazioni o le argomentazioni fondate di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, riguardano due o più servizi di piattaforma di base, la Commissione può specificare che le informazioni contenute nelle notifiche o nelle comunicazioni sono incomplete solo in relazione a uno o più di detti servizi di piattaforma di base. In tal caso, soltanto per quanto attiene a questi ultimi servizi di piattaforma di base, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete o dalla data in cui la Commissione informa le imprese interessate che, alla luce delle circostanze specifiche, le informazioni richieste non sono più necessarie. 3.   Durante la fase di esame di una notifica, le imprese notificanti comunicano alla Commissione, senza indebiti ritardi, quanto segue: a) cambiamenti sostanziali dei fatti riportati nelle notifiche o comunicazioni di informazioni o di argomentazioni fondate di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, emersi dopo le notifiche o le comunicazioni, di cui l’impresa è, o dovrebbe essere, a conoscenza; b) nuove informazioni emerse dopo le notifiche o le comunicazioni di informazioni di cui l’impresa è, o dovrebbe essere, a conoscenza e che avrebbero dovuto essere trasmesse, se note, al momento della notifica o comunicazione. 4.   La Commissione informa l’impresa interessata per iscritto e senza indebiti ritardi in merito al ricevimento della comunicazione relativa ai cambiamenti sostanziali o alle nuove informazioni di cui al paragrafo 3. Qualora detti cambiamenti o informazioni possano avere un’incidenza significativa sulla valutazione, da parte della Commissione, delle notifiche o delle comunicazioni di informazioni o argomentazioni fondate di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, le notifiche o le comunicazioni prendono effetto alla data in cui la Commissione riceve le informazioni pertinenti. La Commissione informa l’impresa in merito. 5.   Ai fini del presente articolo, le informazioni parzialmente o totalmente inesatte o fuorvianti sono considerate informazioni incomplete.
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