Art. 10 · Fissazione dei termini

Art. 10

Fissazione dei termini

In vigore dal 14 apr 2023
Fissazione dei termini 1.   Se fissa un termine a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento, la Commissione tiene debitamente conto di tutti i pertinenti elementi di fatto e di diritto e di tutti gli interessi in gioco, in particolare della possibilità per i singoli di esercitare il loro diritto ad essere ascoltati e della necessità che il procedimento si svolga con celerità. 2.   Se del caso, e su richiesta motivata delle imprese o delle associazioni di imprese interessate prima della scadenza del termine fissato dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/1925 o del presente regolamento, il termine può essere prorogato. Nel decidere se concedere tale proroga, la Commissione valuta se la richiesta motivata è sufficientemente fondata e se la proroga richiesta non rischia di compromettere il rispetto dei termini procedurali applicabili previsti dal regolamento (UE) 2022/1925.
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