Art. 4 · Attività Pertinente

Art. 4

Attività Pertinente

In vigore dal 13 apr 2023
Attività Pertinente 1.   La Commissione valuta le definizioni relative all’attività pertinente contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10, e 11 e parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE. 2.   Se una giurisdizione non-UE non include nel proprio diritto nazionale una o più delle attività pertinenti di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punto 8, della direttiva 2011/16/UE come attività pertinente, la determinazione dell’equivalenza si applica solo alle informazioni relative a un’attività pertinente quale definita nel diritto nazionale di tale giurisdizione non-UE.
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