Art. 3 · Venditori Oggetto di Comunicazione

Art. 3

Venditori Oggetto di Comunicazione

In vigore dal 13 apr 2023
Venditori Oggetto di Comunicazione La Commissione valuta le definizioni relative ai venditori oggetto di comunicazione contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte B, punti da 1 a 4, e parte C, punti 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE.
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