Art. 2
Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione
In vigore dal 13 apr 2023
Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione
1. La Commissione valuta le definizioni relative al gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione contenute nel diritto nazionale di una giurisdizione non-UE e a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e la giurisdizione non-UE, al fine di determinarne l’equivalenza con le definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti da 1 a 4, della direttiva 2011/16/UE.
2. Se una giurisdizione non-UE non considera un gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione come un gestore di piattaforma che facilita la prestazione di attività pertinenti per le quali, nell’anno civile precedente, il corrispettivo aggregato a livello della piattaforma è inferiore a 1 milione di EUR o inferiore a un importo approssimativamente equivalente a 1 milione di EUR nella valuta locale di tale giurisdizione, la determinazione dell’equivalenza si applica solo ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione quali definiti nel diritto nazionale della pertinente giurisdizione non-UE.
Storico versioni
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