Art. 1 · Criteri per la valutazione e la determinazione dell’equivalenza

Art. 1

Criteri per la valutazione e la determinazione dell’equivalenza

In vigore dal 13 apr 2023
Criteri per la valutazione e la determinazione dell’equivalenza La Commissione applica i criteri di cui agli articoli da 2 a 7 del presente regolamento nel determinare se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE siano, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva.
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