Art. 1
Attuale occupazione
In vigore dal 5 apr 2023
Attuale occupazione
1. A norma dell’articolo 9, primo comma, punto 4), lettera l), del regolamento (CE) n. 767/2008, per compilare il campo relativo all’attuale occupazione nel fascicolo relativo alla domanda, l’autorità competente per i visti seleziona una delle seguenti opzioni:
a)
lavoratore dipendente;
b)
lavoratore autonomo;
c)
disoccupato/non occupato;
d)
pensionato;
e)
studente.
2. Qualora selezioni la lettera a) o b) del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti seleziona l’attuale occupazione del richiedente dall’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative che figura nell’allegato.
3. Qualora selezioni la lettera c), d) o e) del paragrafo 1, l’autorità competente per i visti non seleziona alcuna occupazione dall’elenco predefinito di gruppi di posizioni lavorative che figura nell’allegato.
4. Se il richiedente è un minore, sono visibili e disponibili per la selezione solo le opzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e).
5. Il campo relativo all’attuale occupazione del richiedente nel fascicolo relativo alla domanda VIS aiuta l’autorità competente per i visti a trovare il gruppo di posizioni lavorative pertinente filtrando le opzioni sulla base delle opzioni selezionate in precedenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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