Art. 8
Coinvolgimento delle imprese figlie nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria
In vigore dal 4 apr 2023
Coinvolgimento delle imprese figlie nella relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria
1. Quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista chiede all’autorità di vigilanza del gruppo l’accordo per presentare una relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, a norma dell’articolo 256, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo contatta immediatamente tutte le autorità di vigilanza interessate per discutere in particolare la lingua del testo della relazione unica.
2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista spiega come le sue imprese figlie sono incluse e come l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle imprese figlie è coinvolto nel processo di stesura e nell’approvazione della relazione unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria.
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