Art. 7 · Mezzi di pubblicazione della relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

Art. 7

Mezzi di pubblicazione della relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria

In vigore dal 4 apr 2023
Mezzi di pubblicazione della relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano sul sito web del gruppo la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria. 2.   Quando il gruppo o le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista sono privi di un sito web di loro appartenenza e cura, ma aderiscono ad un’associazione di categoria che invece dispone di un sito, la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è pubblicata dall’associazione di categoria, ove consentito da tale associazione. 3.   Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria su un sito web conformemente al paragrafo 1 o 2, tale relazione rimane disponibile sul sito web per almeno cinque anni dopo la relativa data di pubblicazione. 4.   Se non pubblicano la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria su un sito web conformemente al paragrafo 1 o 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista inviano una copia elettronica della relazione a qualsiasi persona che entro cinque anni dalla relativa data di pubblicazione ne faccia richiesta. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista inviano la relazione entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta. 5.   A prescindere dal fatto che la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria sia stata messa a disposizione su un sito web conformemente al paragrafo 1 o 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista inviano, a chiunque ne faccia richiesta entro due anni dalla relativa data di pubblicazione, una copia a stampa della relazione entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta. 6.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista provvedono a presentare in forma elettronica alle autorità di vigilanza la relazione del gruppo o unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria, ed eventuali aggiornamenti.
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