Art. 2
Valuta di conto
In vigore dal 4 apr 2023
Valuta di conto
1. Salvo disposizione contraria dell’autorità di vigilanza interessata, per «valuta di conto» si intende ai fini del presente regolamento quanto segue:
a)
per l’informativa della singola impresa, la valuta utilizzata per la preparazione del bilancio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b)
per l’informativa del gruppo, la valuta utilizzata per la preparazione del bilancio consolidato.
2. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione pubblicano le cifre che rappresentano importi monetari nella valuta di conto. Qualsiasi valuta diversa da quella di conto è convertita nella valuta di conto.
3. Quando esprimono il valore di attività o passività in una valuta diversa dalla valuta di conto, le imprese di assicurazione o di riassicurazione lo convertono nella valuta di conto, applicando il tasso di chiusura dell’ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso pertinente nel periodo a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Quando esprimono il valore di ricavi o costi in una valuta diversa da quella di conto, le imprese di assicurazione o di riassicurazione lo convertono nella valuta di conto applicando la stessa base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. In sede di conversione nella valuta di conto, le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano il tasso di cambio proveniente dalla stessa fonte utilizzata:
a)
per il bilancio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di bilancio individuale;
b)
per il bilancio consolidato in caso di bilancio di gruppo, salvo diversa disposizione dell’autorità di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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