Art. 7 · Semplificazioni consentite per la segnalazione trimestrale per le singole imprese e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive

Art. 7

Semplificazioni consentite per la segnalazione trimestrale per le singole imprese e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive

In vigore dal 4 apr 2023
Semplificazioni consentite per la segnalazione trimestrale per le singole imprese e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive 1.   Ai fini delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, lettera c), la valutazione dei dati può basarsi su stime e metodi di stima in misura maggiore che la valutazione dei dati finanziari annuali. La valutazione per la segnalazione trimestrale è concepita in modo da assicurare che le informazioni che ne risultano siano affidabili e conformi alle norme fissate all’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE e che siano segnalate tutte le informazioni rilevanti che sono pertinenti per la comprensione dei dati a norma dell’articolo 305 del regolamento delegato (UE) 2015/35. 2.   Ai fini della presentazione delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere h) e i), e all’, paragrafo 1, lettere e) e f), le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive possono applicare metodi semplificati per il calcolo delle riserve tecniche.
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