Art. 4
Soglie di segnalazione basate sul rischio
In vigore dal 4 apr 2023
Soglie di segnalazione basate sul rischio
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista non sono tenute a trasmettere annualmente alle autorità di vigilanza le informazioni di cui all’ della direttiva 2009/138/CE alle quali si applica una soglia di segnalazione basata sul rischio quando tale soglia non è superata sia nell’anno di riferimento in corso che in quello precedente.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che non superano le soglie di segnalazione basate sul rischio ai sensi del paragrafo precedente sono esentate dal trasmettere le informazioni di cui all’ della direttiva 2009/138/CE per le quali il presente regolamento di esecuzione fissa soglie basate sul rischio, sia per l’anno di riferimento in corso che per quello seguente.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista che superano le soglie di segnalazione basate sul rischio ai sensi del paragrafo 1 trasmettono le informazioni di cui all’ della direttiva 2009/138/CE per le quali il presente regolamento di esecuzione fissa soglie basate sul rischio e rivalutano se le soglie non sono superate nell’anno di riferimento seguente.
4. Le imprese di assicurazione captive che soddisfano tutte le condizioni seguenti utilizzano i modelli di cui agli del presente regolamento:
a)
in relazione alle obbligazioni di assicurazione, tutti gli assicurati e i beneficiari sono persone giuridiche del gruppo cui appartiene l’impresa di assicurazione captive o sono persone fisiche ammissibili a beneficiare delle polizze assicurative del gruppo, purché l’attività che copre le persone fisiche rimanga inferiore al 5 % delle riserve tecniche;
b)
le obbligazioni di assicurazione e i contratti di assicurazione sottostanti le obbligazioni di riassicurazione non si riferiscono ad alcuna assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi.
5. Le imprese di riassicurazione captive che soddisfano tutte le condizioni seguenti utilizzano i modelli di cui agli del presente regolamento:
a)
le condizioni alle lettere a) e b) del paragrafo precedente;
b)
i prestiti in essere con l’impresa madre o con qualsiasi impresa del gruppo, compreso il cash pooling dei gruppi, non superano il 20 % del totale delle attività detenute dall’impresa di riassicurazione captive;
c)
la perdita massima derivante dalle riserve tecniche lorde può essere valutata in modo deterministico senza ricorrere a metodi stocastici.
Storico versioni
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