Art. 33 · Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni sui fondi propri

Art. 33

Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni sui fondi propri

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni sui fondi propri 1.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l’articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni: a) il modello S.23.01.04 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all’allegato III; b) il modello S.23.02.04 di cui all’allegato I, che fornisce informazioni dettagliate sui fondi propri per classi, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.02 di cui all’allegato III; c) se l’importo dei fondi propri per qualsiasi livello varia più del 5 % rispetto all’anno precedente, il modello S.23.03.04 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle variazioni annuali dei fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.03 di cui all’allegato III; d) se l’importo dei fondi propri per qualsiasi livello varia più del 5 % rispetto all’anno precedente, il modello S.23.04.04 di cui all’allegato I, che specifica un elenco di elementi dei fondi propri, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.04 di cui all’allegato III. Ai fini della lettera d), il modello è compilato in presenza di elementi dei fondi propri non disponibili, indipendentemente dalla soglia. 2.   I modelli di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono presentati unicamente dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle società di partecipazione finanziaria mista che, per il calcolo della solvibilità di gruppo, utilizzano il metodo 1, come specificato all’articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, come specificato all’articolo 233 della stessa direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:894:oj#art-33