Art. 32 · Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni sulle garanzie a lungo termine

Art. 32

Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni sulle garanzie a lungo termine

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni sulle garanzie a lungo termine Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l’articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando il modello S.22.01.04 di cui all’allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sull’impatto delle garanzie a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all’allegato III.
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