Art. 29 · Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni di base e contenuto della segnalazione

Art. 29

Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni di base e contenuto della segnalazione

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi annuali per i gruppi — Informazioni di base e contenuto della segnalazione Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano annualmente le informazioni di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35, in combinato disposto con l’articolo 372, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni: a) il modello S.01.01.04 di cui all’allegato I, che specifica il contenuto della segnalazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.01 di cui all’allegato III; b) il modello S.01.02.04 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni di base relative all’impresa e le informazioni generali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.02 di cui all’allegato III; c) se per il calcolo della solvibilità di gruppo, il gruppo utilizza il metodo 1, definito all’articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all’articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.01.03.04 di cui all’allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni di base relative ai fondi separati e ai portafogli soggetti ad aggiustamento di congruità, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.01.03 di cui all’allegato III del presente regolamento.
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