Art. 25 · Modelli quantitativi annuali per le singole imprese — Informazioni sulle operazioni infragruppo

Art. 25

Modelli quantitativi annuali per le singole imprese — Informazioni sulle operazioni infragruppo

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese — Informazioni sulle operazioni infragruppo Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/138/CE e la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista presentano annualmente le informazioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, secondo comma, della stessa direttiva, in combinato disposto con l’articolo 265 della stessa direttiva, utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni: a) il modello S.36.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative che comportano operazioni di tipo equity, debito e trasferimento di attività, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.01 di cui all’allegato II; b) il modello S.36.02.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative su derivati, incluse le garanzie a sostegno degli strumenti derivati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.02 di cui all’allegato II; c) il modello S.36.03.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative relative agli elementi fuori bilancio e alle passività potenziali, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.03 di cui all’allegato II; d) il modello S.36.04.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative relative all’assicurazione e alla riassicurazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.04 di cui all’allegato II; e) il modello S.36.05.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulle operazioni infragruppo significative su profitti e perdite, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.36.05 di cui all’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:894:oj#art-25