Art. 22 · Modelli quantitativi annuali per le singole imprese — Informazioni sull’analisi delle variazioni

Art. 22

Modelli quantitativi annuali per le singole imprese — Informazioni sull’analisi delle variazioni

In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese — Informazioni sull’analisi delle variazioni Le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettono annualmente le informazioni di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni: a) il modello S.29.01.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulla variazione dell’eccedenza delle attività rispetto alle passività nell’anno di riferimento e una sintesi delle principali fonti della variazione, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.29.01 di cui all’allegato II; b) il modello S.29.02.01 di cui all’allegato I, che specifica le informazioni sulla parte di variazione dell’eccedenza delle attività rispetto alle passività nell’anno di riferimento dovuta a investimenti e passività finanziarie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.29.02 di cui all’allegato II; c) i modelli S.29.03.01 e S.29.04.01 di cui all’allegato I, che specificano le informazioni sulla parte di variazione dell’eccedenza delle attività rispetto alle passività nell’anno di riferimento dovuta alle riserve tecniche, conformemente alle istruzioni contenute nelle sezioni S.29.03 e S.29.04 di cui all’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:894:oj#art-22