Art. 21
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione e riassicurazione captive — Informazioni sul requisito patrimoniale minimo
In vigore dal 4 apr 2023
Modelli quantitativi annuali per le singole imprese e imprese di assicurazione e riassicurazione captive — Informazioni sul requisito patrimoniale minimo
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione e le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive trasmettono annualmente le informazioni di cui all’articolo 304, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/35 utilizzando i seguenti modelli e rispettando le seguenti istruzioni:
a)
se l’impresa di assicurazione e di riassicurazione svolge solo attività di assicurazione o di riassicurazione vita o solo attività di assicurazione o riassicurazione non vita, il modello S.28.01.01 di cui all’allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.01 di cui all’allegato II;
b)
se l’impresa di assicurazione svolge sia attività di assicurazione vita che attività di assicurazione non vita, il modello S.28.02.01 di cui all’allegato I, che specifica il requisito patrimoniale minimo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.28.02 di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:894:oj#art-21