Art. 2
Valuta di segnalazione
In vigore dal 4 apr 2023
Valuta di segnalazione
1. Salvo disposizione contraria dell’autorità di vigilanza ai fini del presente regolamento di esecuzione, la valuta di segnalazione è la seguente:
a)
per la segnalazione da parte della singola impresa, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
b)
per la segnalazione da parte del gruppo, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci consolidati.
2. I punti di dati con tipo di dati «monetario» sono comunicati nella valuta di segnalazione, il che implica la conversione delle altre monete nella valuta di segnalazione, salvo altrimenti disposto negli allegati II e III del presente regolamento di esecuzione.
3. Nell’esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista convertono il valore nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell’ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Quando esprimono il valore di qualsiasi ricavo o spesa, le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, le imprese partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista convertono tale valore nella valuta di segnalazione utilizzando la stessa base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. Nell’esprimere il valore di dati storici denominati in una valuta diversa da quella di segnalazione, i valori relativi a precedenti periodi di segnalazione sono convertiti nella valuta di segnalazione utilizzando il tasso di chiusura dell’ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso nel periodo di riferimento.
6. Salvo disposizione contraria dell’autorità di vigilanza, la conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio della stessa fonte utilizzata per il bilancio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in caso di segnalazione individuale, o la stessa fonte utilizzata per il bilancio consolidato in caso di segnalazione di gruppo.
Storico versioni
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