Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 apr 2023
1.   Entro il 30 giugno 2023 Bulgaria, Polonia e Romania notificano alla Commissione quanto segue: a) una descrizione delle misure da adottare; b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell’aiuto e le ragioni della distribuzione dell’aiuto tra gli agricoltori; c) l’effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche causate dalle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina; d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell’effetto previsto delle misure; e) le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza; f) la previsione dei pagamenti delle spese dell’Unione ripartite per mese fino al 30 settembre 2023; g) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Entro il 15 maggio 2024 Bulgaria, Polonia e Romania notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell’Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.
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