Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 apr 2023
1.   È messo a disposizione di Bulgaria, Polonia e Romania un aiuto dell’Unione pari a 56 300 000 EUR per erogare un sostegno eccezionale agli agricoltori che producono i cereali e semi oleosi riportati nell’allegato alle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2.   Bulgaria, Polonia e Romania si servono degli importi di cui all’ per misure intese a compensare gli agricoltori delle perdite economiche dovute all’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi provenienti dall’Ucraina nelle regioni colpite. 3.   Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza. 4.   Le spese sostenute da Bulgaria, Polonia e Romania in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2023. 5.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all’, paragrafo 1, è la data di entrata in vigore del presente regolamento. 6.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
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