Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 apr 2023
Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato dai produttori esportatori di cui all’, paragrafi 2 e 3, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’ è rimborsato o sgravato. Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Eventuali rimborsi effettuati a seguito della sentenza del Tribunale nelle cause T-30/19 e T-72/19 China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione europea sono recuperati dalle autorità che hanno effettuato il rimborso fino all’importo fissato nell’, paragrafi 2 e 3.
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