Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 apr 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/741 è abrogato. Per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2023, esso continua tuttavia ad applicarsi fino al 1o settembre 2024.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:731:oj#art-4